Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28212 - pubb. 16/11/2022

Relevatio ab onere probandi, rilascio di una promessa di pagamento e onere di allegare l’esistenza ed i termini del rapporto fondamentale

Appello Venezia, 07 Giugno 2022. Pres. Santoro, Est. Morsiani.


Relevatio ab onere probandi - Rilascio di una promessa di pagamento - Onere di allegare l’esistenza ed i termini del rapporto fondamentale - Natura liberale del negozio



La relevatio ab onere probandi conseguente al rilascio di una promessa di pagamento non comporta, tuttavia, l’esonero del creditore dall’onere di allegare l’esistenza ed i termini del rapporto fondamentale. Ne segue che, a fronte di una promessa di pagamento non titolata e dell’assenza di ammissibili specificazioni nelle difese della creditrice in ordine all’esistenza di un accordo bilaterale o plurilaterale pregresso che costituisse premessa e giustificazione causale dell’atto di impegno, non può non essere consentito all’obbligato di far fronte all’onere su di esso gravante ai sensi dell’art. 1988 c.c. limitandosi ad allegare, come ha fatto, la natura liberale del negozio: prospettazione in sé compatibile con il testo della dichiarazione di destinare ad un'associazione partitica parte dell'indennità di carica da assessore.

Esclusa ogni altra plausibile giustificazione causale dell’atto negoziale, pertanto, deve assumersi che alla sua base vi sia la scelta della dichiarante di contribuire volontariamente all’associazione mediante un atto liberale, costituito dall’assunzione volontaria di un obbligo avente ad oggetto prestazioni periodiche (art. 772 c.c.): atto liberale donativo la cui validità dovrà essere negata in assenza di sua stipulazione nella forma prescritta ad substantiam dall'art. 782 c.c., ove le prestazioni cui ha riguardo non possano essere considerate "di modico valore". (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Prof. Marco De Cristofaro


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