Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28340 - pubb. 09/12/2022

L’azione di regresso prevista dall’art. 1299 c.c. in favore del condebitore in solido che ha pagato l’intero debito costituisce uno strumento differente dalla surrogazione legale disciplinata dall’art. 1203 n. 3 c.c.

Appello Napoli, 02 Agosto 2022. Pres. Celentano. Est. Galasso.


Azione di regresso ex art. 1299 c.c. - Surrogazione legale ex art. 1203 n. 3) c.c. - Differenze



L’azione di regresso prevista dall’art. 1299 c.c. in favore del condebitore in solido che ha pagato l’intero debito non coincide con la surrogazione legale disciplinata dall’art. 1203 n. 3) c.c.; ne consegue che il condebitore che ha pagato ha a disposizione due strumenti differenti per far valere le proprie ragioni nei confronti degli altri condebitori in solido che comportano conseguenze diverse.

Solo con la surrogazione (e non anche con l’azione di regresso) si verifica infatti un fenomeno successorio che consente all’altro condebitore solidale, verso il quale si sia rivolto quello che ha pagato, di opporre il giudicato maturato nei confronti del creditore in un giudizio al quale il condebitore che ha pagato non ha partecipato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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