Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7364 - pubb. 27/06/2012

Negozio destinatorio puro e vincolo di destinazione autoimposto

Tribunale Reggio Emilia, 07 Giugno 2012. Est. Fanticini.


Separazione dei coniugi - Condizioni - Autonomia contrattuale - Controllo di legittimità da parte del tribunale in sede di omologazione.

Vincolo di destinazione - Natura della norma di cui all'articolo 2645 ter c.c. - Configurazione di un negozio distinatorio puro - Esclusione.

Vincolo di destinazione - Vincolo di destinazione autoimposto - Esclusione.

Negozio di destinazione di cui all'articolo 2645 ter c.c. - Qualificazione quale trust - Esclusione.



In ossequio al principio di autonomia contrattuale, è possibile indicare, come condizioni del ricorso per separazione personale tra coniugi, pattuizioni di natura negoziale ma tali accordi, anche in assenza di prole minorenne, sono soggetti a un controllo di legittimità da parte del tribunale al momento dell’omologazione. (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)

L’art. 2645-ter c.c. è norma “sugli effetti” e non “sugli atti” e, perciò, disciplina esclusivamente gli effetti, complementari rispetto a quelli traslativi ed obbligatori, delle singole figure negoziali a cui accede il vincolo di destinazione; non consente, invece, la configurazione di un “negozio destinatorio puro”, cioè di una nuova figura negoziale atipica imperniata sulla causa destinatoria. (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)

Non è ammesso dalla predetta norma il cosiddetto “vincolo di destinazione autoimposto” in cui l’effetto destinatorio è collegato ad un atto privo di effetti traslativi. (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)

Non è possibile riqualificare il negozio di destinazione ex art. 2645-ter c.c. come trust (istituto che offre ai beneficiari vantaggi e garanzie maggiori rispetto a quelle previste dall’art. 2645-ter c.c.) in ragione delle molteplici differenze tra i due istituti. (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)


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