Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9573 - pubb. 17/10/2013

Illecito concorrenziale e buona fede

Tribunale Milano, 11 Maggio 2013. Est. Silvia Giani.


Buona fede - Comportamenti finalizzati ad evitare nel consumatore confusione sul marchio - Sussiste.



La buona fede si sostanzia in un obbligo di solidarietà che impone alle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dagli specifici obblighi contrattuali, dovendosi compiere tutti gli atti necessari per la salvaguardia dell’interesse della controparte. L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce, infatti, un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale. Inserito nel quadro dei valori costituzionali e da intendersi come una specificazione degli "inderogabili doveri di solidarietà sociale" imposti dall'art. 2 Cost., la sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge. La buona fede, così intesa, certamente può essere adottata come parametro per esigere in capo ad una società, pur in assenza di obbligazioni contrattuali in tal senso, di mantenere condotte intese a garantire che non si verifichino comportamenti idonei a generare, nell’acquirente finale, confusione in ordine al riconoscimento di un marchio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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