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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9751 - pubb. 27/11/2013

Tutela delle opere dell'ingegno create su commissione e interpretazione di contratto avente ad oggetto la creazione di video pubblicitari diffusi in Internet

Tribunale Milano, 30 Giugno 2013. Est. Silvia Giani.


Diritto d'autore - Tutela delle opere dell'ingegno create su commissione - Creazione di video pubblicitari - Mancanza di una disciplina di carattere generale - Trasferimento dei diritti di utilizzazione economica in capo al committente - Esistenza di un contratto d'opera - Interpretazione - Necessità - Acquisto da parte del committente delle facoltà patrimoniali oggetto del contratto - Titolarità in capo all'autore delle facoltà residue - Verifica in concreto - Interpretazione del contratto.

Diritto morale dell'autore - Opere pubblicitarie - Paternità dell'opera e diritti di sfruttamento patrimoniale - Distinzioni - Divulgazione di opere pubblicitarie senza indicazione dei nomi - Consuetudine dovuta ai tempi ridottissimi dell'opera.

Diritto d'autore - Procedimento cautelare a tutela dei diritti patrimoniali - Inerzia del titolare protratta per anni - Mancanza del periculum in mora.



In assenza di una disciplina di diritto positivo di carattere generale sulle opere dell’ingegno create su commissione, si pone il problema di verificare se i diritti di utilizzazione economica si trasferiscano o meno nella loro interezza in capo al committente. Nei casi in cui sia provata l’esistenza di un contratto d’opera, la misura e le dimensioni dell’acquisto dipendono dall’oggetto e dalla finalità del contratto, con la precisazione che il committente acquista le facoltà patrimoniali rientranti nei limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, mentre l’autore dell’opera resta titolare delle facoltà ricomprese nel diritto patrimoniale diverse da quelle cedute al committente (art. 19 e art. 119, comma 5, L.A.). Deve, pertanto, verificarsi in concreto, e di volta in volta, quali diritti di utilizzazione siano stati trasferiti e se le parti abbiano inteso pattuire delle limitazioni all’esercizio dei diritti di utilizzazione economica delle opere commissionate. In mancanza d’indicazioni espresse sui limiti, si dovrà fare applicazione dei criteri ermeneutici d’interpretazione del contratto per stabilire quale sia il contenuto dei diritti ceduti o concessi, interpretando il contratto secondo buona fede, indagando la comune intenzione delle parti e quindi valutando anche il fine perseguito dalle parti con la stipulazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Sul diritto morale dell’autore con particolare riguardo alla menzione del nome nelle opere pubblicitarie, va rilevato che a) la cessione dello sfruttamento economico non fa perdere all’autore il diritto d’impedire che altri se ne dichiari autore poiché il diritto alla paternità dell’opera è indipendente da quello di utilizzazione economica; b) il diritto alla menzione spetta solo all’autore, essendo un diritto indisponibile (art. 22 L.A.); c) l’autore di un’opera ha sempre il diritto di rivelarsi tale (art 21 L.A.); d) nel caso di opere pubblicitarie, in mancanza di una diversa volontà contrattuale, la divulgazione senza l’indicazione dei nomi degli autori rappresenta una consuetudine che trae origine dalle peculiarità di tali opere, connotate da tempi ridottissimi e dal fine di reclamizzare i prodotti (cfr Cass. 4723/2006). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Se è vero che dalla mancanza di una tempestiva reazione da parte del titolare della privativa non discende automaticamente l’inesistenza del periculum in mora, è anche vero che la perdurante inerzia protrattasi per anni, contestualizzata in un contesto che necessita di approfondimenti istruttori, specificazione dei fatti e delimitazione delle domande, depone a favore della carenza dei presupposti per la concessione di provvedimenti cautelare con riguardo appunto al periculum in mora. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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