Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10082 - pubb. 20/02/2014

Natura ordinatoria del termine fissato con decreto per la notifica dell’opposizione allo stato passivo

Tribunale Bari, 02 Dicembre 2013. Est. Prencipe.


Fallimento – Accertamento dei crediti – Opposizione allo stato passivo – Procedimento – Notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza – Termine dei dieci giorni – Natura ordinatoria – Effetti preclusivi del decorso del termine.

Procedimento civile – Responsabilità processuale aggravata – Art.  96 c.p.c. – Presupposti.



Il termine fissato con decreto per la notificazione del ricorso in opposizione allo stato passivo e del decreto medesimo, ai sensi dell’art. 99, IV co.del R.D. n. 267/1942, è ordinatorio e non perentorio. Tuttavia, l’inosservanza del termine ordinatorio non è priva di effetti posto che il suo inutile decorso produce gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio ed impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere la medesima attività. Al riguardo, infatti, non ha rilievo la possibilità di chiedere la proroga del termine ordinatorio ex art. 154 c.p.c. in quanto tale istanza deve essere proposta prima della scadenza medesima. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)

La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. richiede non solo la totale soccombenza e la mala fede (o colpa grave) della parte di cui si chiede la condanna, ma anche la prova della concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza della condotta processuale della parte medesima, posto che la liquidazione dei danni, sebbene effettuabile d’ufficio, richiede in ogni caso la prova dell’an e del quantum debeatur. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Caramia


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