Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11567 - pubb. 10/06/2014

Pagamento non autorizzato di debiti anteriori coerente con la proposta di concordato e produttivo di maggiori utilità per i creditori

Appello Venezia, 30 Gennaio 2014. Est. Di Francesco.


Concordato preventivo - Pagamento di debiti anteriori - Introduzione del principio di “miglior soddisfacimento dei creditori” - Effetti - Intento del legislatore di favorire la soluzione concordataria

Concordato preventivo - Pagamento di debiti anteriori - Introduzione del principio di “miglior soddisfacimento dei creditori” - Incremento patrimoniale - Pagamenti coerenti con il piano concordatario e produttivi di maggiori utilità economiche - Revoca del concordato - Esclusione



L’orientamento interpretativo che preclude tout court qualsiasi pagamento di debiti anteriori al concordato deve essere rivisto alla luce del criterio di “miglior soddisfacimento dei creditori”, il quale individua una sorta di clausola generale (introdotta nel concordato preventivo con continuità aziendale dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 agli articoli 182 quinquies, commi 1 e 4, e 186 bis L.F.) applicabile a tutte le tipologie di concordato quale criterio di scrutinio della legittimità degli atti del debitore in pendenza della decisione del tribunale sull’ammissibilità della proposta. Detto criterio dovrebbe orientare l’interprete verso una maggiore flessibilità delle opzioni interpretative, in direzione del favor che il legislatore ha indubbiamente espresso negli ultimi anni verso la soluzione della crisi d’impresa mediante il ricorso allo strumento concordatario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Interpretando la nozione di “miglior soddisfacimento dei creditori” circoscrivendola alla sola ipotesi di incremento della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, il cui patrimonio, benché oggetto della segregazione prevista dall’articolo 45 L.F., continua ad essere da lui gestito, è possibile ritenere che i pagamenti di debiti anteriori effettuati dopo il deposito della proposta, se coerenti con la percentuale prevista dal piano concordatario e produttivi di maggiori utilità economiche per tutti i creditori, non necessitano di autorizzazione, in quanto atti di ordinaria amministrazione non suscettibili di diminuire la garanzia patrimoniale ma di accrescerla e neppure potrebbero integrare ipotesi di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori ai sensi dell’articolo 173, comma 4, L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Giorgio Bellesia


Il testo integrale



Massimario ragionato del concordato preventivo:

Miglior soddisfacimento dei creditori (186-bis l.f.)

La migliore soddisfazione dei creditori (182 quinquies l.f.)

Atti e pagamenti non autorizzati (173 l.f.)

Atti o pagamenti non autorizzati (167 l.f.)

Pagamento di crediti anteriori

Atti di ordinaria amministrazione

Atti di frode (167 l.f.)


 


Testo Integrale