Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1182 - pubb. 14/04/2008

Proposte successive di concordato fallimentare e voto dei creditori

Tribunale Milano, 07 Aprile 2008. Est. Francesca Maria Mammone.


Concordato fallimentare – Presentazione di proposte successive – Pendenza del termine per il voto sulle precedenti proposte – Retrocessione del procedimento – Esclusione – Informazione dei creditori delle ulteriori proposte – Necessità.



Qualora una ulteriore proposta di concordato fallimentare venga formulata quando è già pendente il termine assegnato ai creditori per la votazione di altra precedente proposta, tale ulteriore proposta deve essere posta in un sostanziale stato di “quiescenza” in attesa della verifica dell’esito della votazione. Ai creditori deve tuttavia essere data notizia del deposito della successiva proposta affinché, nel formare il proprio convincimento in ordine alla convenienza delle precedenti proposte, siano adeguatamente informati anche in ordine alle ulteriori possibilità loro offerte. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Cesare Pietro Franzi


omissis 

Il giudice Delegato, letta la proposta che precede, rilevato che nel fallimento R. S.r.l. in liquidazione sono state presentate altre due proposte  di concordato fallimentare e che, in relazione ad esse, è già stata disposta la comunicazione ai creditori e sono state aperte le operazioni di voto, ritenuto che, pendente il termine assegnato per le manifestazioni di voto, tale ulteriore proposta debba essere posta in un sostanziale stato di “quiescenza”, in attesa di verificare l’esito delle votazioni, considerando per un verso, che, apertosi il sub- procedimento finalizzato a consentire ai creditori di esprimere la propria volontà sulle precedenti proposte, si deve escludere, nel silenzio della legge che lo stesso possa retrocedere per effetto del deposito di nuove proposte (a maggior ragione in considerazione dell’abrogazione dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 125 L.F.) e per altro verso che, nelle more, l’acquisizione dei pareri del curatore e del comitato dei creditori darebbe luogo ad un inutile dispendio di attività; che tuttavia, è opportuno che il curatore dia notizia ai creditori del deposito di questa nuova proposta, affinché gli stessi, nel formare il proprio convincimento in ordine alla convenienza delle precedenti proposte, siano adeguatamente informati anche in ordine alle ulteriori possibilità loro offerte;

PTM

dispone che il curatore comunichi ai creditori l’avvenuta presentazione  di un ulteriore proposta di concordato, riassumendone il contenuto, si riserva di dare corso a detta nuova proposta allorché sarà perento il termine per la votazione delle due precedenti proposte, ove nessuna delle due dovesse essere approvata dalla maggioranza dei creditori.

Si comunichi al proponente ed al curatore, anche perché quest’ultimo ne informi (nei limiti di cui sopra) i presentatori delle due precedenti proposte.

Milano, 7/4/2008


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