Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12215 - pubb. 09/03/2015

Prededuzione del credito del professionista per la preparazione della domanda di concordato: è necessario il rapporto di strumentalità e l'utilità al ceto creditorio

Tribunale Padova, 02 Marzo 2015. Est. Caterina Zambotto.


Prededuzione - Credito del professionista per l'assistenza alla presentazione della domanda di concordato preventivo - Funzionalità della procedura minore - Esclusione



Al credito dei professionisti che abbiano assistito l'imprenditore nella presentazione della domanda di concordato preventivo può essere riconosciuta la prededuzione nel successivo fallimento qualora l'opera prestata si ponga in rapporto di strumentalità rispetto alla procedura e risulti utile al ceto creditorio secondo la valutazione effettuata ex post dal giudice delegato in considerazione dei vantaggi arrecati in termini di accrescimento dell'attivo o di salvaguardia dell'integrità del patrimonio.

Nel caso di specie, il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della prededuzione, in quanto la domanda di concordato, presentata quando già erano pendenti istanze di fallimento ed erano da tempo state iscritte ipoteche giudiziali, non aveva assolto alla funzione di consentire un'anticipata emersione della crisi e il piano proposto non concedeva nulla più che di una mera liquidazione del patrimonio attuabile anche nell'ambito della procedura fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione della Dott.ssa Maria Antonia Maiolino


Il testo integrale




Massimario ragionato del concordato preventivo:
Crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale
Accertamento della prededucibilità
Criteri di verifica del credito del professionista per l'accesso alla procedura di concordato preventivo


 


Testo Integrale