Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14266 - pubb. 25/11/2015

I pagamenti eseguiti dal fallito a favore dei somministratori di manodopera non sono esenti da revocatoria

Tribunale Milano, 02 Novembre 2015. Est. Francesca Mammone.


Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Esenzione - Eccezioni in senso stretto - Esclusione

Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Esenzione relativa ai pagamenti per prestazioni di lavoro - Applicazione ai pagamenti eseguiti a favore dei somministratori di manodopera - Esclusione



La irrevocabilità di un pagamento per effetto di un'esenzione contenuta nell'articolo 67, comma 3, legge fall. non rientra nelle eccezioni in senso stretto che possono essere esaminate dal giudice solo se sollevate dalla parte, in quanto tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda per difetto delle relative condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto fatto valere, possono essere rilevate anche d'ufficio in base alle risultanze acquisite al processo, sempre che tale rilievo non sia impedito o precluso da specifiche regole processuali (cfr. Cass. 11108/2007 e, nello stesso senso, Cass. 4528/2008 con riferimento all’eccezione di inapplicabilità dell’art. 67, c.1 l.f.). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'esenzione da revocatoria di cui all'articolo 67, comma 3, lett. f) dei pagamenti per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti o altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito non può essere invocata a favore dei pagamenti eseguiti dal fallito ai somministratori di manodopera, i quali non fanno valere un diritto di credito dei lavoratori, bensì un credito proprio, diverso ed estraneo rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti dei lavoratori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Matteo Mantovani


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