Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17614 - pubb. 06/07/2017

Smaltimento di rifiuti: il curatore non è responsabile dello smaltimento né destinatario degli obblighi ripristinatori

Tribunale Milano, 08 Giugno 2017. Est. D'Aquino.


Fallimento – Smaltimento di rifiuti – Responsabilità del curatore del fallimento – Esclusione – Dovere del curatore di adottare particolari comportamenti attivi – Esclusione – Curatore destinatario degli obblighi di ripristino quale “altro detentore” qualificato – Esclusione



Nel caso in cui la produzione di rifiuti sia connessa all’esercizio di una attività imprenditoriale di stoccaggio finalizzato al recupero, la curatela fallimentare non può essere destinataria, a titolo di responsabilità di posizione, di ordinanze sindacali dirette alla tutela dell'ambiente per effetto del precedente comportamento omissivo o commissivo dell'impresa fallita, non subentrando la curatela negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità del fallito e non sussistendo, per tal via, alcun dovere del curatore di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti.

E’, pertanto, esclusa una responsabilità del curatore del fallimento quale soggetto obbligato allo smaltimento dei rifiuti prodotti dal fallito, o quale destinatario degli obblighi ripristinatori di cui all’art. 192, comma 3, TUA, non essendo il curatore né l’autore della condotta di abbandono incontrollato del rifiuto, né l’avente causa a titolo universale del soggetto inquinatore, posto che la società dichiarata fallita conserva la propria soggettività giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio, attribuendosi la facoltà di disposizione al medesimo curatore.

Deve, inoltre, escludersi che il curatore possa ritenersi destinatario degli obblighi di ripristino quale “altro detentore” qualificato dei beni ove egli ometta di inventariare tali beni, ovvero, dopo averli inventariati, decida di abbandonarli in quanto beni di nessun valore e fonti di ingentissimi costi per il loro trattamento e smaltimento.

Appare, pertanto, principio acquisito quello secondo cui il curatore del fallimento non può ritenersi né produttore, ancorché come avente causa del fallito, né detentore qualificato (in caso di mancata inventariazione o abbandono dei rifiuti) a termini dell’art. 188 TUA. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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