Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1811 - pubb. 10/09/2009

Scioglimento dalla transazione pendente e riassunzione del processo

Tribunale Milano, 24 Luglio 2009. Est. Barbuto.


Fallimento – Transazione – Diritto del curatore di sciogliersi dal contratto – Riassunzione del giudizio – Accertamento incidentale dello scioglimento – Ammissibilità.



Ove l’imprenditore, prima di fallire, abbia transatto una lite pendente pattuendo l’abbandono del giudizio per inattività delle parti nonché il pagamento rateale del proprio credito, qualora il fallimento venga dichiarato prima che detto pagamento sia integralmente avvenuto, il curatore, se non ritiene conveniente la transazione, può comunicare all’altra parte la volontà di sciogliersi da tale contratto e riassumere il giudizio nell’ambito del quale far accertare in via incidentale il verificarsi dei presupposti per lo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 72 legge fall. ed ottenere, quindi, il pagamento del proprio credito residuo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi



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