Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1902 - pubb. 23/11/2009

Nuova revocatoria bancaria, natura solutoria della rimessa, consistenza e durevolezza e rapporto tra conto corrente e conto anticipi

Tribunale Milano, 21 Luglio 2009. Est. Vitiello.


Azione revocatoria fallimentare – Elemento soggettivo – Conoscenza dello stato di insolvenza – Dati di bilancio – Elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti – Riduzione del capitale sociale per perdite – Valutazione nell’ambito del contesto complessivo – Necessità.

Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario – Natura solutoria della rimessa – Necessità – Esistenza di apertura di credito – Rilevanza.

Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario – Consistenza della riduzione dell’esposizione – Elementi di valutazione – Entità massima dell’esposizione – Media dei valori in entrata e in uscita – Rilevanza.

Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario – Durevolezza della riduzione dell’esposizione – Elementi di valutazione – Stabilità nel tempo della riduzione – Parametro della soglia di consistenza.

Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario – Rapporto tra conto anticipi e conto corrente – Valutazione della consistenza e durevolezza – Rilevanza.



In tema di revocatoria fallimentare, la possibilità di dedurre dai bilanci l’esistenza dell’elemento soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza richiede che i relativi dati siano univoci in tal senso, che non si prestino a diverse interpretazioni; soltanto così essi potranno, infatti, definirsi gravi, precisi e concordanti e consentire il ricorso alla prova presuntiva; da questo principio consegue che la riduzione del capitale sociale per perdite non è sufficiente, di per sé sola, a ritenere la sussistenza dell’elemento soggettivo in questione, posto che tale operazione dovrà essere valutata non autonomamente, bensì nel contesto globale della situazione delineata dai bilanci. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La natura solutoria delle rimesse in conto corrente bancario assume rilevanza anche nell’ambito della nuova disciplina dettata dalla riforma delle legge fallimentare (artt. 67 e 70), con la conseguenza che, ai fini della loro revocabilità, dovranno essere prese in considerazione soltanto quelle rimesse intervenute su conto scoperto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il requisito della “consistenza” della riduzione dell’esposizione debitoria determinata dalla rimessa in conto corrente bancario è condizionato dall’entità massima dell’esposizione, dall’entità media dei versamenti in entrata e delle voci in uscita nonché dall’ammontare del debito nel momento in cui la rimessa è effettuata. (Nel caso di specie, il Tribunale, facendo applicazione del suddetto principio, ha ritenuto che potessero essere prese in considerazione soltanto le rimesse superiori del 10% dell’importo massimo revocabile determinato ai sensi dell’art. 70 legge fall.). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il requisito della “durevolezza” della riduzione dell’esposizione debitoria determinata dalla rimessa in conto corrente bancario consiste nell’apprezzabile stabilità nel tempo dell’effetto solutorio della rimessa stessa e tale effetto si realizza soltanto ove il versamento non sia seguito, per un determinato lasso di tempo, la cui entità dipenderà dalla maggiore o minore intensità di movimentazione del singolo conto corrente, da prelievi in grado di ridurre il ripianamento al di sotto della soglia di consistenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Allo scopo di valutare la consistenza e la durevolezza della riduzione dell’esposizione debitoria determinata dalla rimessa ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera b) dell’art. 67, comma 3, legge fall., si potrà avere riguardo sia al conto corrente sia al conto anticipi qualora l’unicità del rapporto intercorso tra le parti evidenzi tra i conti medesimi un intenso collegamento funzionale, tale da consentire all’istituto di credito di avere sempre a disposizione i dati necessari al fine di valutare la solvibilità del cliente ed il suo progressivo indebitamento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo



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