Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1979 - pubb. 25/01/2010

Accordi di ristrutturazione di gruppo di società, riunione dei procedimenti con l’istanza di fallimento, veridicità dei dati, compensazione dei crediti infra gruppo, accertamento prospettico dell’insolvenza

Tribunale Milano, 15 Ottobre 2009. Est. Perrotti.


Accordi di ristrutturazione – Gruppo di società – Accordi reciprocamente condizionati al passaggio in giudicato dei singoli provvedimenti di omologa – Riunione dei procedimenti – Necessità.

Accordi di ristrutturazione – Pendenza del procedimento per dichiarazione di fallimento – Pregiudizialità – Sussistenza.

Accordi di ristrutturazione – Divieto di azioni cautelari ed esecutive – Divieto di presentazione dell’istanza di fallimento – Insussistenza.

Accordi di ristrutturazione – Relazione attestativa dell’esperto – Veridicità dei dati aziendali – Verifica – Necessità.

Accordi di ristrutturazione – Fattibilità degli accordi – Valutazione del tribunale – Oggetto – Presenza di opposizioni – Esame delle censure dei creditori – Effetti sulla fattibilità dell’accordo.

Accordi di ristrutturazione – Applicazione dell’esclusione dal voto prevista per il concordato fallimentare – Inammissibilità.

Accordi di ristrutturazione – Società appartenenti allo stesso gruppo – Compensazione legale delle rispettive posizioni di debito/credito – Rinuncia del debitore.

Stato di insolvenza – Accertamento prospettico – Esistenza di elementi di immediata verificazione – Necessità.



I procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione relativi a società appartenenti ad uno stesso gruppo possono essere riuniti qualora ciascun accordo sia espressamente condizionato al passaggio in giudicato dei decreti di omologa degli altri. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il procedimento di omologazione dell’accordo di ristrutturazione può essere riunito a quello per dichiarazione di fallimento in considerazione del rapporto di pregiudizialità che li lega, posto che l’attitudine dell’accordo al superamento dello stato di crisi potrebbe escludere il fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il divieto di azioni cautelari od esecutive sul patrimonio del debitore di cui all’art. 182 bis, comma 3, legge fallimentare non riguarda la proposizione dell’istanza di fallimento. A tale conclusione è possibile pervenire sia in considerazione del fatto che la norma tende ad evitare vincoli sul patrimonio del debitore solo a vantaggio di alcuni creditori, sia perché l’esigenza pubblicistica di accertare l’eventuale stato di insolvenza ha carattere preliminare rispetto alla tutela dell’interesse particolare del debitore a non veder turbato il suo stato patrimoniale per i sessanta giorni previsti dalla norma in esame. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La veridicità dei dati aziendali costituisce presupposto logico indefettibile dell’attestazione dell’esperto di cui all’art. 182 bis, comma 1, legge fallimentare anche in mancanza di espressa previsione normativa, posto che l’esperto può articolare un percorso logico argomentativo serio e coerente solo sulla base di dati contabili veritieri debitamente riscontrati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La valutazione che il tribunale è chiamato a compiere in ordine alla fattibilità degli accordi di ristrutturazione è intensità diversa, a seconda che vi siano o meno opposizioni di creditori non aderenti. In mancanza di opposizioni il tribunale deve procedere alla disamina della chiarezza espositiva e della completezza della relazione del professionista, verificando che le analisi e le valutazioni svolte dall’esperto siano accurate, logiche, coerenti ed esaustive. Il profilo della fattibilità è quindi scrutinato su un piano astratto, strettamente ancorato alla razionalità argomentativa della relazione. Laddove, invece, vi siano opposizioni, il controllo assume un’estensione e una concretezza maggiori, immediatamente correlate alle doglianze che sono svolte dai creditori opponenti con facoltà di esaminare nel merito le censure svolte dai creditori contrari all’omologa e di verificarne ogni possibile ricaduta sulla concreta attuabilità dell’accordo e/o sulla sua capacità di assicurare il pieno soddisfacimento ai creditori estranei. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Agli accordi di ristrutturazione non è applicabile in via analogica l’art. 127, comma 6, legge fallimentare, che, in tema di concordato fallimentare, esclude dal voto e dal computo delle maggioranze i crediti delle società controllanti, controllate e sottoposte a comune controllo. L’adesione agli accordi in questione costituisce, infatti, un impegno diretto e di natura sostanziale, che si concreta nella volontaria ed immediata assunzione di un vincolo contrattuale, destinato a produrre effetti soltanto nella sfera giuridica del soggetto aderente e non anche in quella di terzi estranei. Il voto nel concordato è, invece, un elemento procedimentale che serve solo ad esprimere la propria scelta in ordine ad un determinato assetto satisfattivo subordinato alla volontà della maggioranza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell’ambito di accordi di ristrutturazione riguardanti società appartenenti ad uno stesso gruppo, non è possibile affermare l’obbligatorietà della compensazione legale con riferimento alle posizioni di debito/credito infragruppo e ciò in quanto tale forma di compensazione appartiene al novero dei diritti disponibili, come è possibile dedurre dall’art. 1246, n. 4, codice civile, il quale esclude la compensazione nel caso il debitore vi rinunci. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La valutazione in ordine alla incapacità di far fronte con mezzi propri alle obbligazioni e quindi l’accertamento dello stato di insolvenza presuppone l’evidenza di elementi di immediata verificazione e ciò anche nel caso in cui appaia verosimile che l’insolvenza, pur non essendosi già manifestata, possa emergere in un prossimo futuro. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Stefano Ambrosini



Il testo integrale


 


Testo Integrale