Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26272 - pubb. 09/12/2021

Obblighi dell'assuntore il concordato preventivo che sia stata revocato in sede di reclamo

Appello Genova, 26 Ottobre 2021. Pres. Alparone. Est. Morello.


Concordato preventivo – Omologazione – Revoca – Obbligazioni dell'assuntore



Nell'ipotesi in cui l'omologazione del concordato preventivo venga revocata dalla corte d'appello e l'impresa sia successivamente dichiarata fallita, l'assuntore non è obbligato in solido con il proponente il concordato per il pagamento dei compensi dell'attestatore o delle spese prededotte, quando (come nel caso di specie) l'obbligo dell'assuntore all'esecuzione del concordato sia condizionato al passaggio in giudicato del provvedimento di omologa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale