Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26278 - pubb. 10/12/2021

Start up innovativa: decorrenza del termine che determina la perdita del beneficio della non fallibilità

Appello Milano, 08 Luglio 2021. Pres., est. Busacca.


Fallimento – Start up innovativa – Termine – Decorrenza



La perdita del beneficio della non fallibilità delle start up innovative avviene immediatamente alla scadenza dei cinque anni (ovvero sei, in caso di applicabilità della proroga di cui all’art. 38, comma 5, D.L. n. 34 del 19 maggio 2020) dalla data di costituzione della start-up, mentre il termine dei sessanta giorni successivi alla “perdita dei requisiti” (così art. 25, comma 16, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179) è concesso solo per adempiere alla formalità della cancellazione della Società dalla sezione speciale del registro delle imprese. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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