Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26615 - pubb. 11/02/2022

Trattamento del fideiussore escusso nel concordato preventivo

Tribunale Ravenna, 24 Gennaio 2022. Pres. Parisi. Est. Gilotta.


Fallimento e procedure concorsuali - Concordato preventivo - Piano di riparto - Fideiussore - Garanzia di soddisfacimento minimo di un creditore - Escussione della garanzia - Credito di regresso e surroga - Precedenza del fideiussore escusso - Esclusione - Priorità al creditore garantito - Sussiste - Fino ad integrale soddisfacimento (r.d. 16.3.1942, n. 267, art. 61, comma 2)

Fallimento e procedure concorsuali - Concordato preventivo - Piano di riparto - Osservazioni - Reclamo - Priorità dei pagamenti - Concorso tra credito di regresso sopravvenuto e credito preesistente - Precedenza - Questione attinente alla titolarità o sussistenza del credito - Esclusione - Competenza del giudice ordinario - Non sussiste - Questione attinente all'esercizio del credito - Competenza del giudice delegato - Sussiste (r.d. 16.3.1942, n. 267, artt. 36 e 110)



L’art. 61, comma 2 l. fall. non consente che il fideiussore solidale, che abbia garantito il creditore nell’ambito di una procedura di concordato preventivo e sia stato escusso dopo l’omologa dello stesso, possa concorrere nella distribuzione dell’attivo col creditore garantito prima che quest’ultimo sia stato integralmente soddisfatto.

Le contestazioni sul punto non attengono alla titolarità o alla sussistenza del credito di regresso (il cui accertamento, ove contestato, deve ritenersi devoluto al giudizio ordinario di cognizione), bensì all’esercizio di esso prima che il creditore garantito abbia ricevuto soddisfazione dell’intero credito e quindi non sono di competenza del giudice ordinario, bensì del giudice delegato, trattandosi di risolvere una questione meramente distributiva ed esecutiva, vertente sul quomodo della concreta ripartizione tra coobbligati in regresso o in surroga e creditore garantito delle somme dovute dal debitore principale in concordato preventivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Paolo Bontempi



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