Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27152 - pubb. 15/04/2022

Amministrazione straordinaria e vendita dei beni: le regole che tendono al prezzo di mercato sono inderogabili

Tribunale Milano, 24 Marzo 2022. Pres. Paluchowski. Est. Pascale.


Amministrazione straordinaria – Vendite – Modalità – Norme imperative – Nullità



Premesso che l'interesse dei creditori di una procedura concorsuale con riferimento alla attività di liquidazione è che la vendita degli attivi avvenga nella forma più vantaggiosa e, dunque, nel rispetto di tutta la normativa diretta a garantire tale risultato, la trasposizione di tale principio nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi comporta che le norme di cui agli artt. 62 e 63 del D. Lgs. 270/1999 (cd. L. Prodibis), essendo dirette a salvaguardare una pluralità di interessi (quello dei creditori, quelli lavoratori, nonché l'interesse generale alla conservazione del patrimonio produttivo salvaguardando l'unità operativa dei complessi aziendali), non ammettano una difforme regolamentazione e pertanto costituiscano un limite inderogabile al potere discrezionale sia del commissario straordinario, sia del ministero dell'industria nell'espletamento delle attività richieste per pervenire all'alienazione dei beni dell'imprenditore insolvente sicché devono essere considerate norme imperative, alla cui violazione deve essere ricollegata la nullità dell'attività negoziale conclusiva della procedura di vendita ai sensi dell’art. 1418 c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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