Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28476 - pubb. 27/12/2022

Il Tribunale di Modena elenca i presupposti per la conferma delle misure protettive sulla base di una cognizione necessariamente sommaria

Tribunale Modena, 03 Dicembre 2022. Est. Bianconi.


Composizione negoziata crisi d'impresa – Misure protettive – Conferma – Presupposti – Elementi indicativi



In tema di misure protettive nell’ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa, il Tribunale di Modena ha ritenuto che:


“il Tribunale debba confermare le misure protettive laddove le stesse siano strumentalmente idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso, nell’ottica del raggiungimento di un risanamento che […] non appaia obiettivo manifestamente implausibile, in ragione della palese inettitudine del progetto di piano di risanamento imbastito dalla impresa.



Secondo uno scrutinio astratto, elementi estrinseci indicativi, o quantomeno sintomatici, di tale idoneità, sono rappresentati da:



- la espressa manifestazione di disponibilità alle trattative da parte di una platea di creditori ampiamente rappresentativa dell’intero ceto;



- l’attestato di fiducia dell’Esperto;



- la mancanza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere;



Sotto il profilo intrinseco, sempre in astratto, meritano apprezzamento:



- la chiarezza della strategia di risanamento;



- la ragionevolezza e la solidità delle assunzioni del progetto di piano di risanamento;



- il fatto che la continuità non stia distruggendo risorse, di modo da indurre a ritenere con un buon grado di tranquillità che l’eventuale stay non possa verosimilmente pregiudicare i creditori;



- il fatto che la prospettiva liquidatoria possa immaginarsi esiziale per la gran parte dei creditori. 



Il tutto, come è ovvio, nel contesto di una cognizione strutturalmente sommaria.” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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