Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28567 - pubb. 19/01/2023

Istanza di concordato c.d. con riserva presentata in pendenza della richiesta di fallimento anteriore al nuovo Codice

Tribunale Roma, 14 Dicembre 2022. Pres. Cardinali. Est. Bifano.


Istanza di fallimento presentata prima del CCII - Istanza di concordato c.d. con riserva - Deposito successivo all’entrata in vigore del CCII - Diritto intertemporale - Disciplina applicabile



In pendenza di istanza di fallimento depositata prima dell’entrata in vigore del d.lgs n. 14/2019, la richiesta di concessione del termine ex art. 161 sesto comma l. fall. per la presentazione della domanda di concordato preventivo o di omologazione di accordo di ristrutturazione ex art 182 bis l.f., non soggiace alla disciplina regolatrice della domanda anteriore, ma resta regolata ratione temporis dalle nuove disposizioni entrate in vigore (art. 44 ss. CCII), alla stregua dell’art. 390 primo e secondo comma CCII. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Mancini & Associati,

mancini@studiomanciniassociati.it


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