Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28851 - pubb. 14/03/2023

Concordato fallimentare e voto dei creditori

Tribunale Milano, 05 Agosto 2022. Est. Pascale.


Concordato fallimentare – Espressione di voto dei creditori – Cessionari dei crediti ammessi al passivo – Assimilazione delle società di cartolarizzazione agli intermediari finanziari


Concordato fallimentare – Valida espressione di voto – Modalità per l’espressione del voto da parte dei creditori



La procedura di concordato fallimentare prevede un controllo del GD sui crediti ammessi al voto anche ai fini della verifica di eventuali situazioni di conflitto di interessi che deve essere espletato prima del voto, alternativamente, o attraverso l’approvazione dell’elenco provvisorio dei creditori (in caso di proposta concordataria depositata prima del decreto di esecutività dello stato passivo), oppure attraverso la declaratoria di esecutività dello stato passivo. Tale incombente verrebbe frustrato e aggirato ove si ammettessero al voto anche i cessionari di credito che abbiano perfezionato tali cessioni successivamente al suddetto controllo del GD. Seppur in apparente contrato con il disposto degli articoli 115 e 127 Legge Fallimentare deve essere quindi valorizzato l’indirizzo interpretativo che ritiene possibile l’espressione di voto da parte di banche o altri intermediari finanziari cessionari di crediti solo se questi siano già insinuati al passivo al momento dell’espressione di voto (App. Brescia 1.10.08, richiamando Cass. Civ. n. 11038/2002).


L’assimilazione delle società di cartolarizzazione agli intermediari finanziari operata dalla giurisprudenza (App. Milano 28.10.21) è contraria al disposto dell’art. 14 disp. prel. c.c., secondo cui il divieto di estensione analogica riguarda non solo le norme che fanno eccezione a regole generali, ma anche le norme che fanno eccezione ad altre leggi speciali. L’eccezione di cui al comma 7 dell’articolo 127 Legge Fallimentare alla deroga contenuta nella prima parte del comma 7 della medesima norma non dovrebbe dunque trovare alcuna possibilità di applicazione analogica estensiva. (Andrea Santambrogio)


L’articolo 125, secondo comma Legge Fallimentare, impone al creditore che voglia esprimere il proprio voto (rectius dissenso) sulla proposta di concordato fallimentare comunicata ai creditori a seguito di parere favorevole del Comitato dei Creditori di depositare la propria manifestazione di voto in Cancelleria. Il voto espresso con altre modalità, ivi inclusa la comunicazione al Curatore a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo della procedura, deve quindi ritenersi invalida (conforme Cass. Civ. n. 25416/16). (Andrea Santambrogio)



Segnalazione dell’Avv. Andrea Santambrogio


Testo Integrale