Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28900 - pubb. 22/03/2023

Concordato preventivo e applicazione del cram down a procedura pendente alla data della modifica di cui all'art. 20 comma 1 lett. a DL 118/2021

Tribunale Milano, 26 Gennaio 2023. Pres., est. Macchi.


Concordato preventivo - Cram down - Adunanza successiva alla modifica di cui all'art. 20 comma 1 lett. a DL 118/2021 - Applicabilità



In caso di adunanza successiva alla modifica di cui all'art. 20 comma 1 lett. a DL 118/2021, si applica il disposto dell'art. 180, comma 4, l.f., nel testo come da ultimo novellato dalla ciytata disposizione, la quale ha invero fugato ogni dubbio sulla rilevanza sia del voto contrario sia della mancata espressione di voto da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie alla condizione che l'adesione sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 l.f..


[Nel caso di specie, la mancata adesione, nella forma dell'espresso dissenso ovvero della mancata espressione di voto, era determinante per il raggiungimento delle maggioranze, atteso che i crediti facenti capo all'amministrazione finanziaria e all'INPS costituivano oltre l 80% di quelli ammessi al voto.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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