Cessione in blocco ex art. 58 TUB e legittimazione alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale
Appello di Salerno, 19 Aprile 2024. Pres. Gubitosi. Est. Bruno.
Liquidazione giudiziale – Dichiarazione – Legittimazione – Cessione in blocco ex art. 58 TUB
La legittimazione a proporre istanza di liquidazione giudiziale può essere dimostrata sulla base dell'estratto della Gazzetta ufficiale nel quale sono descritti i crediti ceduti rientranti tra quelli ceduti mediante cessione in blocco ex art. 58 TUB.
Detta pubblicazione sostituisce la notificazione o l'accettazione del debitore ceduto, atteso che, mentre la disciplina ordinaria richiede al cessionario di dimostrare la notificazione della cessione o l'accettazione del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede al cessionario solamente di fornire la prova della pubblicazione della cessione sulla gazzetta ufficiale (cfr. Cass. civ. n. 13954/06), vieppiù considerando che, in caso di cessione in blocco dei crediti, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale che riporti l'indicazione per categorie dei crediti ceduti è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)