Non occorre un credito certo, liquido ed esigibile per l’istanza di liquidazione controllata a carico del debitore
Tribunale di Parma, 04 Luglio 2024. Pres. Ioffredi. Est. Vernizzi.
Liquidazione Controllata – Iniziativa del creditore – Legittimazione – Sussistenza del credito – Accertamento incidentale – Sufficienza
Con riguardo alla preliminare verifica in capo al ricorrente della titolarità di una posizione creditoria idonea a legittimare la domanda di apertura della liquidazione controllata, sul versante della previgente disciplina fallimentare è stato autorevolmente chiarito (si veda Cass. 23494/2020 in motivazione e da ultimo Cass. 21821/2023) che l'art. 6 1. fall., laddove stabilisce che il fallimento debba essere dichiarato su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass., Sez. U., 1521/2013, Cass. 30827/2018). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
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