Il tribunale di Verona sul valore di liquidazione nel concordato preventivo
Tribunale di Verona, 13 Marzo 2024. Pres. Attanasio. Est. Pagliuca.
Concordato preventivo - Valore di liquidazione - Determinazione
In tema di concordato preventivo, il valore di liquidazione, costituente il limite della falcidia dei crediti privilegiati (con degradazione al chirografo della quota residua) e da distribuire nel rigoroso rispetto delle cause legittime di prelazione secondo la regola della absolute priority rute ai sensi dell'art. 84, comma 6, CCI, è stato, nel caso di specie stimato tenendo conto:
- della indisponibilità di beni aggredibili in capo al liquidatore e amministratore unico della società ed escludendo quindi la possibilità di ricavare attivo mediante la proposizione di azioni recuperatorie o risarcitorie;
- di spese e compensi degli organi della liquidazione giudiziale, nonché i compensi dei professionisti che hanno assistito la società limitatamente all'attività svolta durante la composizione negoziata, senza considerare il compenso dovuto per la procedura di concordato;
- della valorizzazione economica degli assets secondo il valore atomistico, avendo motivatamente escluso che in caso di liquidazione giudiziale avrebbe potuto procedersi alla cessione dell'azienda ancora in funzionamento;
- dei costi per il licenziamento dei dipendenti;
- degli ulteriori costi della liquidazione giudiziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)