Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 410 - pubb. 01/01/2007

Regolare pagamento dei creditori non aderenti e computo delle maggioranze

Tribunale Brescia, 22 Febbraio 2006. Est. Sabbadini.


Accordi di ristrutturazione dei debiti – Presupposti – Autonomia dell’istituto – Natura privatistica.

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Computo degli aderenti al piano – Creditori dissenzienti e non avvisati.

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Regolare pagamento dei creditori rimasti estranei – Applicazione della percentuale applicata agli aderenti – Esclusione.

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Presupposti – Maggioranza – Pubblicazione del piano.

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Mancanza delle maggioranza prescritta – Adesioni successive – Esclusione.



L’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis l. fall. è applicabile solo alle imprese di cui all’art. 1 l. fall. e deve considerarsi un istituto autonomo rispetto al concordato preventivo, trattandosi di un contratto consensuale plurilaterale, di natura sostanzialmente privatistica, per cui non sono ad esso applicabili né estensivamente né analogicamente le norme stabilite per il concordato preventivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Ai fini del computo dei creditori aderenti al piano di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis l. fall., la percentuale del sessanta per cento dei crediti va calcolata, secondo la lettera della norma, sul totale dei crediti, comprendendo quindi non solo i creditori dissenzienti, ma anche i privilegiati e quelli eventualmente rimasti estranei o non avvisati dal debitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Per regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis l. fall. si deve intendere l’esatto pagamento del debito alla sua scadenza e non il pagamento secondo le regole concordate tra il debitore e i creditori aderenti all’accordo (in particolare, trattandosi di accordo di natura privatistica, non solo chi non aderisce ad esso ma anche chi vi resta estraneo va regolarmente pagato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Negli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis l. fall., per evidenti ragioni sistematiche, attesi i limiti propri del giudizio di omologazione del tribunale, il presupposto del raggiungimento minimo della maggioranza del sessanta per cento dei crediti deve sussistere al momento del deposito e della pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese, anche se saranno sempre ammissibili adesioni successive. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Negli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis l. fall., l’eventuale mancanza del presupposto del raggiungimento della maggioranza del sessanta per cento dei crediti al momento del deposito e della pubblicazione nel registro delle imprese, non potrà essere sanata da adesioni pervenute successivamente. Il debitore dovrà attivarsi per iniziare nuovamente la procedura, così come dispone la norma che prevede il deposito dell’accordo che sia stato «stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


(omissis)

A scioglimento della riserva, nel giudizio di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l. fall. proposto dalla società M. s.r.l. (ricorso n. 7/06);

vista l’opposizione proposta da C.G.C. s.r.l.;

visti ed esaminati gli atti e rilevato che, trattandosi di procedure assolutamente nuove ed il cui testo normativo appare assai carente sia dal punto di vista tecnico che lessicale, ritiene opportuno il tribunale fissare, prima facie, i principî cui si atterrà nella valutazione di detti accordi:

1) l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 l. fall. è un istituto che, trovando collocazione all’interno della legge fallimentare, è applicabile solo alle imprese di cui all’art. 1 l. fall. ed è autonomo rispetto al concordato, trattandosi di un contratto consensuale plurilaterale, di natura sostanzialmente privatistica, per cui non sono applicabili né estensivamente né analogicamente le norme stabilite per il concordato preventivo;

2) per il principio di cui all’art. 1326 c.c., esso si conclude nel momento in cui l’ultima accettazione giunge a conoscenza di tutte le altre parti, che nel caso di specie si presume con il deposito e la pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese;

3) anche se non è espressamente previsto alcun requisito particolare di forma per l’accordo, la forma scritta appare indispensabile per il deposito e la pubblicazione nel registro delle imprese e la verifica delle adesioni pervenute;

4) la percentuale dei creditori «rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti» va calcolata, secondo la lettera della norma, sul totale dei crediti, comprendendo quindi non solo i creditori dissenzienti, ma anche i privilegiati e gli eventuali creditori rimasti estranei o non avvisati dal debitore;

5) per regolare pagamento dei «creditori estranei» (dissenzienti, privilegiati per cui si prevede il regolare pagamento ed estranei veri e propri) si deve intendere l’esatto pagamento del debito alla sua scadenza e non il pagamento secondo le regole concordate tra il debitore e i creditori aderenti all’accordo (in particolare, trattandosi di accordo di natura privatistica, non solo chi non aderisce ad esso ma anche chi vi resta estraneo va regolarmente pagato, per cui con la locuzione «creditori estranei» si deve intendere che il legislatore in questo caso minus dixit quam voluit, pena la palese incostituzionalità della norma);

6) per evidenti ragioni sistematiche, attesi i limiti propri del giudizio di omologazione del tribunale, il presupposto del raggiungimento minimo della maggioranza del sessanta per cento dei crediti deve sussistere al momento del deposito e della pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese, anche se saranno sempre ammissibili adesioni successive;

7) dette condizioni devono essere previamente fatte proprie dal debitore, trasfuse nell’accordo e verificate dall’esperto, non potendo il tribunale in sede di omologa modificare i termini dell’accordo o apporre nuove o diverse condizioni, ma potendo solo omologare o meno l’accordo come proposto;

8) l’eventuale mancanza del presupposto del raggiungimento della maggioranza del sessanta per cento dei crediti al momento del deposito e della pubblicazione nel registro delle imprese, non potrà essere sanata da adesioni pervenute successivamente, ma il debitore dovrà attivarsi per iniziare nuovamente la procedura, secondo la lettera della norma che prevede il deposito dell’accordo che sia stato «stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti».

Tutto ciò premesso, rilevato che nel caso di specie l’accordo è stato depositato sulla base di presupposti all’evidenza diversi da quelli sopra indicati;

rilevato peraltro che attesa l’oggettiva situazione di confusione esistente, allo stato, pare opportuno al tribunale non adottare nessun altro provvedimento consentendo al debitore, se lo vuole, di presentare un altro accordo che tenga conto di quanto sopra indicato;

per questi motivi, non omologa l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l. fall. proposto dalla società M. s.r.l.