Leasing


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7159 - pubb. 07/05/2012

Fallimento e locazione finanziaria e termine per il realizzo del valore di mercato

Tribunale Milano, 24 Aprile 2012. Est. Fontana.


Fallimento - Locazione finanziaria - Scioglimento del contratto - Recupero da parte del concedente del capitale residuo - Quote di capitale compresa nelle rate scadute prima del fallimento e quote di capitale con scadenza successiva - Recupero sul valore di effettivo realizzo delle rate con scadenza successiva.

Fallimento - Locazione finanziaria - Scioglimento del contratto - Recupero da parte del concedente del capitale residuo - Ammissione al passivo degli interessi di mora.

Fallimento - Locazione finanziaria - Scioglimento del contratto - Riallocazione del bene sul mercato - Fissazione di un tempo massimo.



In caso di scioglimento del contratto di leasing a seguito di fallimento dell’utilizzatore la società di leasing ha diritto, nel limite del valore effettivo di realizzo del bene, al recupero del capitale residuo, intendendosi per tale il capitale compreso nelle sole rate con scadenza successiva alla data della dichiarazione di fallimento, e non anche le quote di capitale delle rate scadute e non pagate fino a detta data, le quali formano invece oggetto di un credito di natura concorsuale unitamente a tutti gli interessi maturati fino alla dichiarazione di fallimento e all’eventuale capitale residuo (quote capitale delle rate a scadere) non coperto dal realizzo del bene. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

L’ammissione al passivo del credito della società di leasing, quando non sia stata ancora effettuata la riallocazione del bene sul mercato, deve essere condizionata a tale evento, e deve avvenire: i) per il caso di realizzo di importo maggiore rispetto al capitale residuo, per un importo pari alla somma delle rate scadute e non pagate prima del fallimento oltre agli interessi maturati a tale data; ii) per il caso di incapienza del realizzo rispetto al capitale residuo, per un importo pari alla somma delle rate scadute e non pagate, dei relativi interessi anche di mora fino al fallimento e del credito residuo rimasto insoddisfatto. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

Il provvedimento di ammissione al passivo del credito della società di leasing deve necessariamente fissare il tempo massimo ragionevolmente necessario per la riallocazione del bene sul mercato, da individuarsi per i beni immobili in un anno dallo scioglimento del rapporto. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo


Massimario, art. 72quater l. fall.


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