Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 782 - pubb. 01/01/2007

Divorzio e trust a favore di figli minori

Tribunale Milano, 20 Ottobre 2002. Est. Baccolini.


Divorzio - Trust a favore delle figlie minorenni - Genitori nominati trustee - Violazione dei doveri dei trustee - Revoca e sostituzione.



 


 


omissis 

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 8.3.2000 Bianchi Paolo conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano la ex moglie Verdi Bianca per ivi sentirla dichiarare decaduta per conflitto di interessi "con le beneficiarie dal diritto di amministrare il ... Trust con conseguente nomina di altro amministratore nonché che la convenuta non ha il diritto a pretendere dal patrimonio del Trust il pagamento di un appartamento di mq. 200 in via Malcom X a Milano ...".

Chiedeva, inoltre, che la Verdi Bianca fosse "tenuta a rendere puntualmente conto al coamministratore di come vorrà spendere i redditi del Trust "qualora nelle more del giudizio avesse rilasciato l'immobile di via Malcom X".

Esponeva parte attrice: a) che in data 29.12.95 veniva pronunciata sentenza di divorzio n. 10.122 dalla Corte Suprema di Giustizia in Londra; b) che fra le condizioni del divorzio era stato previsto la costituzione di un Trust per amministrare nell'interesse delle figlie minori l'abitazione familiare che aveva acquistato sul territorio inglese e che era rimasta nella disponibilità dell'affidataria; c) che nel 1998 l'ex moglie decideva di rientrare in Italia con le bambine, avendo trovato lavoro a Roma; d) che in data 18.12.98 venivano modificati i patti dell'atto costitutivo del Trust (Settlement del 23.9.97) con la previsione di una locazione a terzi dell'ex casa coniugale ed utilizzo del ricavato anche per sostenere i canoni dell'abitazione romana utilizzata dalla ex moglie e dalle figlie; d) che nel 1999 la Verdi Bianca si trasferiva con le bambine a Milano fissando la propria residenza in un immobile prestigioso di via Malcom X; e) che la convenuta aveva violato le regole di correttezza verso il coamministratore e verso il patrimonio omettendo di documentare le spese che pretendeva essere rimborsate dal capitale depositato presso la Mercury Bank quale liquidità del Trust.

Si costituiva parte convenuta eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande.

In via riconvenzionale, formulava poi una contrapposta istanza di decadenza dell'ex marito "dalla carica di trustee per breach of trust" con nomina di un sostituto nonché di ordine" di cessare immediatamente ogni azione volta alla modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio e nell'atto costitutivo del trust ... e di sottoscrivere immediatamente i documenti necessari al trasferimento dei fondi del Trust ...".

Precisava la Verdi Bianca che l'immobile interessato al Trust era sito a Londra e che l'ex marito era sempre stato informato delle spese da lei sostenute; b) che Bianchi Paolo non aveva collaborato alla gestione del Trust "omettendo anche di compiere atti necessari alla gestione stessa".

Con atto depositato in data 11.1.2001 parte convenuta si costituiva con un nuovo difensore che, richiamandosi alle tesi difensive già dedotte anche in via preliminare, sottolineava che i proventi del Trust erano stati bloccati da controparte.

Con ricorso depositato in data 1.3.2001 parte attrice proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo l'autorizzazione a compiere diverse operazioni nell'interesse del Trust lamentando una difficoltà di gestione.

Instaurato il contraddittorio, il ricorso veniva discusso all'udienza ex art. 183 c.p.c. e rigettato con provvedimento riservato depositato in data 3.5.2001.

Con analogo provvedimento depositato in data 11.11.2001 veniva rigettato l'ulteriore ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato sempre da parte attrice e nominato un ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c. e 14 legge n. 218/95.

Avverso tale provvedimento, nella parte relativa alla reiezione della richiesta cautelare, veniva proposto reclamo e con ordinanza collegiale in data 10.12.2001 la richiesta veniva disattesa.

Concessi i termini ex art. 184 c.p.c., depositata la relazione da parte dell'ausiliario, costituitasi parte convenuta con un nuovo difensore, operati differimenti dell'udienza onde acconsentire alle parti di approfondire soluzioni transattive emerse nel corso delle comparizioni parti, la causa veniva trattenuta a decisione.

Motivi della decisione

Ai Trust costituiti volontariamente o comprovati per iscritto trova applicazione la Convenzione dell'Aja firmata in data 1.7.85 (resa esecutiva in Italia con legge 16.10.1989 n. 364 in vigore dal 1.1.1992) ed i rapporti giuridici oggetto della presente causa ben possono annoverarsi fra quelli indicati nell'art. 2 della predetta Convenzione, ove si evidenzia che con il termine Trust ci si riferisce ai "rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni - siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiano o per un fine specifico".

Con un Consent Order emesso dal Giudice Kirker in data 11.8.96, nell'ambito della causa di divorzio n. 10.122 intentata dalle attuali parti avanti all'Alta Corte di Giustizia - Divisione della Famiglia -, su accordo era stato previsto che Bianchi Paolo dovesse trasferire la proprietà dell'immobile (appartamento del primo e secondo piano) ubicato in Londra per la rimanenza del periodo di 99 anni a parti-re dal 25.12.1984 nonché di 2269 azioni nella Ciooc Harris Limited) intestandola congiuntamente alla ex moglie Verdi Bianca e facendosi carico delle spese inerenti alla costituzione dell'amministrazione fiduciaria (Trust), di cui gli ex coniugi assumevano la veste di amministratori nell'interesse delle due figlie minori.

Secondo le indicazioni previste dal citato Consent Order, l'atto istitutivo del Trust veniva stipulato in data 23.10.97 con richiamo alle disposizioni del Trust of Land and Appointment of Trustee Act del 1996 e con espressa previsione, quanto alle modalità di amministrazione: a) di un'occupazione dell'immobile da parte dell'ex moglie "vita natural durante e purché lei, una o entrambe le figlie, lo staff domestico o ospiti solamente temporanei occupino e usino l'immobile nel rispetto delle successive clausole 4 e 5"; b) il godimento a titolo gratuito e con onere della beneficiaria di sopportare solo le spese condominiali ed il canone per il godimento del suolo si cui l'immobile de quo insisteva - Ground Rent - (art. 3.1.1.); e) amministrazione con-giunta dei genitori nominati trustees in favore delle figlie (art. 3.2) e che il patrimonio del Trust "sarà detenuto fiduciariamente a favore e della ricorrente e del resistente in modo assoluto" (art. 3.4.); d) il potere di nominare un nuovo trustee, in sostituzione di uno dei coniugi, richiedeva l'approvazione scritta dell'altro, approvazione che non poteva essere ragionevolmente rifiutata (art. 11.1.); e) con successivi atti i trustees potevano modificare i poteri loro conferiti dall'atto costitutivo.

Con successivo atto, sottoscritto in data 18.12.1998, gli ex coniugi avevano previsto accordi supplementari secondo cui: a) l'immobile di Londra veniva concesso in locazione a terzi per un periodo di due anni mentre la convenuta – che per motivi di lavoro si era trasferita con le figlie a Roma – occupava l'appartamento in affitto all'uopo reperito; b) il canone ricavato dalla locazione dell'immobile di Londra veniva considerato quale quota capitale ed, al netto delle imposte, doveva essere impiegato per la copertura di spese elencate in ordine di priorità nell'art. 1; c) per la gestione del ricavato e delle spese venivano costituiti uno o più conti correnti; d) allo scadere di un biennio gli accordi supplementari cessavano di avere vigore (art. 6).

Ciò premesso l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione dispiegato da parte convenuta nelle conclusioni del primo atto difensivo è infondata e, per tanto, deve essere disattesa.

L'art. 3 della legge 31.5.1995 n. 218 prevedendo che la giurisdizione del Giudice Italiano sussista "quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c." ha abbandonato la divisione tra cittadini italiani e cittadini stranieri, che aveva caratterizzato le precedenti disposizioni, ed ha introdotto il principio innovatore (per qualsiasi controversia salve le azioni reali su immobili all'estero) del collegamento fra il soggetto che è convenuto in giudizio e lo Stato di residenza o domicilio.

Accanto a tale criterio generale vi sono poi una serie di ipotesi nelle quali l'art. 3 stabilisce comunque la sussistenza della giurisdizione italiana e, per quello che ci interessa, al II comma contempla un espresso richiamo ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo 11 della Convenzione di Bruxelles in data 27.9.1968 circa la competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e ciò limitatamente alle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione quale risultante dal suo art 1.

Parimenti l'art. 2 della Convenzione di Bruxelles per le controversie con elementi di estraneità aveva individuato nel domicilio delle persone convenute nel territorio dello Stato contraente il criterio generale e solo, in via alternativa (art. 5 e per quello che ci interessa punto 6), erano stati previsti fori speciali avanti ai quali il convenuto a prescindere dal domicilio "può essere citato".

Nella fattispecie per cui è causa non è contestato che all'atto dell'introduzione del presente giudizio (art. 5 c.p.c.) la convenuta fosse già residente o, comunque, domiciliata sul territorio italiano e, più precisamente, in Milano ove attualmente ancora dimora con le figlie minori.

Affermata la giurisdizione di questo Giudice, occorre accertare la legge sostanziale applicabile alla fattispecie oggetto di causa e che presenta elementi di estraneità.

Per una corretta soluzione della questione occorre muovere l'analisi dalla già citata Convenzione dell'Aja, che all'art. 6 evidenzia nella volontà del costituente (di sottoporre il Trust ad un determinato ordinamento) un criterio di collegamento e solo laddove tale scelta di legge sia inefficace o manchi si dovrà avere riguardo ai criteri oggettivi posti dal successivo art. 7 (contenete l'elenco di una serie di elementi che l'interprete deve considerare al fine di determinare il diritto applicabile): criteri posti in un implicito ordine di importanza che, tuttavia, non vincolano il Giudice quanto alla sequenza rigorosa dell'ordine stesso.

Dai lavori preparatori della Convenzione dell'Aja si evince che i criteri elencati, la cui rilevanza deve essere valutata dall'interprete con riferimento a quelli esistenti al momento della costituzione del Trust, evidenzia-no: a) che il luogo di amministrazione rileva solo in quanto sia stato espressamente designato dal costituente; b) che la collocazione dei beni ha un'importanza determinante per i Trust aventi ad oggetto beni immobili.

Nell'atto costitutivo del Trust non emerge alcuna scelta da parte del costituente in ordine al diritto applicabile ed al momento della sottoscrizione della dichiarazione i criteri (immobile oggetto del Trust sito in Londra, residenza dei trustees e amministrazione del Trust in Londra) deponevano inequivocabilmente per un rinvio all'ordinamento inglese, che deve intendersi applicabile nel suo complesso senza poter limitare il richiamo ad una singola norma interpretata separatamente dal sistema in cui si iscrive (principio dell'integralità del richiamo secondo il diritto internazionale privato).

Ritenuta l'applicabilità del diritto inglese occorre quindi individuare la materia del contendere, il cui ambito è stato nel corso del giudizio modificato e con la precisazione delle conclusioni – rassegnate all'udienza del 1.2.2002 – circoscritto alle contrapposte richieste di rimozione dei coniugi dalla carica di amministratore (parte attrice ha formulato domanda di rimozione dell'ex moglie e parte convenuta di decadenza con conseguente rimozione dell'ex marito).

Superflue appaiono le considerazioni dedotte da parte convenuta nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. circa la domanda attorea, formulata in via principale, atteso che a prescindere dal diverso tenore letterale delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo è incontroverso che la volontà dell'attore sia sempre stata quella di estromettere la ex moglie dall'amministrazione fiduciaria, che in base al negozio costitutivo doveva essere esercitata congiuntamente.

La mancata reiterazione, in sede di conclusioni definitive, delle altre domande formulate da parte attrice di accertamento dell'assenza di un diritto in capo alla convenuta al rimborso del canone della casa di Milano (sita in via Malcom X) e dell'obbligo di rendiconto della trustee Verdi Bianca nonché quelle dedotte da parte convenuta, in via riconvenzionale, ai punti a e b della comparsa di costituzione del primo difensore esimono il Tribunale da ogni valutazione nel merito.

Nell'ordinamento inglese l'art. 41 del Trustee Act del 1925 prevede un espresso potere del Giudice di rimuovere i trustees per giusta causa, su loro richiesta o su istanza dei beneficiari, "qualora sia opportuno o se sia inopportuno difficoltoso o non agevole provvedere (alla revoca) senza l'assistenza della Corte di emanare un provvedimento di nomina di un nuovo trustee in sostituzione o in aggiunta di uno o più trustee esistenti"; potere subordinato alla mancata previsione di un atto volontario di nomina previsto dal negozio costitutivo del Trust, ed all'accertamento di una violazione del Trust o comunque degli obblighi che caratterizzano l'ufficio privato dei trustees.

Quanto a tale ultimo profilo, l'art. 2 della Convenzione dell'Aja sottolinea che il trustee è "investito del potere ed onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare gestire o disporre dei beni secondo i termini del Trust e le norme particolari impostategli dalla legge", ed in base ai principi di common law esplicando i relativi compiti con l'uso di un elevato grado di diligenza nell'attenersi all'atto istitutivo, con obbligo di imparzialità (obbligo di mantenersi equi-distante fra gli interessi dei singoli beneficiari), con obbligo di custodire i beni in modo da conservarne l'integrità materiale e giuridica nonché con obbligo di tenere una corretta contabilità.

Inoltre ai sensi della legge codificata (art. 6 TLAT 1996) i trustees hanno, quanto alla gestione degli immobili conferiti in Trust, tutti i poteri del pieno proprietario e nel loro esercizio sono soggetti al "duty of care" previsto dal TA 2000 che impone azioni nel miglior interesse dei beneficiari.

Nella fattispecie per cui è causa, ritiene questo Giudice che entrambi i genitori si siano sottratti al dovere di lealtà e correttezza (particolarmente elevato trattandosi di un'amministrazione fiduciaria) che l'ufficio di trustee imponeva, attuando una serie di comportamenti contrari al concetto inglese di "good faith" (agire onestamente e ragionevolmente) e sicuramente inidonei a raggiungere lo scopo del Trust con inevitabile pregiudizio quanto meno delle posizioni soggettive delle minori.

Sulla scorta dei fatti dedotti in giudizio risultano violati: a) l'obbligo di conservazione dell'immobile; b) l'obbligo di tenere un'adeguata contabilità; c) l'obbligo di imparzialità.

Si osserva, infatti, che l'immobile di Londra non solo è da tempo privo di un'adeguata manutenzione finalizzata alla conservazione del valore della proprietà (omissione imputabile ad entrambi i trustees) ma per il veto espresso dall'ex moglie, la quale aveva accarezzato l'idea di trasferirsi con le minori nuovamente in Inghilterra, non è stato reso produttivo di reddito con la concessione a terzi di una nuova locazione.

Quanto all'obbligo di una corretta contabilità (violazione imputabile ad entrambi i trustees) dalla relazione dell'ausiliario si evince che l'immobile di Harrington Gardens è soggetto al paga-mento delle tasse sui redditi all'Amministrazione Finanziaria per ogni anno fiscale (nel Regno Unito la scadenza per ogni anno fiscale è fissata il 5 aprile e con possibilità di pagamento posticipato – entro il 31 gennaio dell'anno successivo – con la previsione di una sanzione pecuniaria).

Per l'anno fiscale con scadenza 5.4.99 l'onere è stato adempiuto in ritardo e per i due anni fiscali successivi omessa la dichiarazione (cfr. Ammenda comminata dalla Inland Revenue).

Sempre con riferimento alla violazione dell'obbligo indicato sub b), occorre anche evidenziare che gli ex coniugi non hanno provveduto a saldare le spese concernenti l'attività professionale svolta dallo studio JF Ben proprio con riferimento agli adempimenti fiscali e le informazioni da dare all'Amministrazione inglese sulla scorta di un accordo fra i trustees mai raggiunto.

Il trustee Bianchi Paolo relativamente all'obbligo di imparzialità non ha poi tenuto in debito conto che la posizione della ex moglie, quale beneficiaria del Trust in quanto conduttrice vitalizia dell'immobile, gli impediva di entrare in conflitto di interessi con la stessa e gli imponeva di tenere conto con equi-distanza dei diritti di tutti i beneficiari (art. 6 del TALT 1996): ciò appare tanto più vero se si considera che il ... Trust non prevedeva una deroga all'obbligo di amministrazione congiunta dei trustees.

In definitiva gli ex coniugi con i rispettivi comportamenti, dettati dall'esasperata conflittualità che ancora li lega, hanno contribuito entrambi a pregiudicare un'appropriata gestione del Trust e sulla base del semplice criterio di ragionevolezza ben avrebbero potuto delegare a terzi, come per altro più volte nelle more del giudizio suggerito da questo Giudice, i propri poteri di trustees in modo da uscire da quella situazione di stallo che la loro incapacità di determinarsi serenamente aveva comportato (la delega volontaria è stata espressamente regolata nel Trust Act del 1925 per singoli atti e ciò indipendentemente che l'attività comporti esercizio di un potere discrezionale).

A fronte di un siffatto pregiudizio delle posizione delle beneficiarie minori ed in difetto di atti volontari, il Tribunale deve rimuovere gli attuali trustees e nominarne nuovi in sostituzione, così esercitando quel potere integrativo (inherent jurisdiction cfr. affidavit da pag. 8 e ss.) previsto nell'ordinamento inglese.

Le considerazioni sino ad ora svolte rendono superflue l'espletamento dell'attività istruttoria richiesta anche in sede di precisazione delle conclusioni.

Richiamato l'affidavit, quanto al numero dei trustees in ipotesi di Trust immobiliare, ritiene il Tribunale di nominare quale nuovo amministratore l'Honorary Legal Advisor del Consolato Britannico di Milano, Avv. Tizio Caio (già ausiliario del Giudice in questo procedimento), il quale – per la conoscenza professionale e l'equilibrio mostrati nell'espletamento dell'incarico – assicura un'adeguata capacità di adempiere agli obblighi derivanti all'amministratore dall'atto costitutivo; attività che dovrà svolgere con l'altro trustee nominato Avv. Tebe Aldo del Foro di Milano ed appartenente al medesimo studio legale.

I nuovi trustees dovranno agire congiuntamente per raggiungere lo scopo del Trust nell'interesse delle beneficiarie e con particolare riferimento alla posizioni delle minori così esercitando tutti i poteri desumibili dal negozio costitutivo (e successivo atto) nonché dai principi normativi e di common law che disciplinano la materia.

Appare superfluo prescrivere alle parti in causa, non solo nella loro qualità di trustees rimossi ma soprattutto di genitori esercenti la potestà sulle beneficiarie minori, di collaborare con i nuovi amministratori in modo da consentire loro una proficua e celere amministrazione fiduciaria.

I trustees nominati in sostituzione, pur non essendo professionali (lay) hanno giusta previsione di questo Giudice diritto ad un compenso per l'attività che andranno a svolgere, in base alle tariffe forensi previste per l'attività stragiudiziale, oltre al rimborso delle spese debitamente documentate (properly e quindi non originate da comportamenti dolosi o colposi); rimborso che potrà essere prelevato direttamente dal capitale del Trust il cui patrimonio comprende non solo l'immobile di Londra ma anche gli investimenti e la liquidità che di volta in volta ne formano parte. Al riguardo si osserva che con la relazione dell'ausiliario è stato indicato un saldo al dicembre 2001 del conto corrente presso la Ben Bank intestato al Trust pari a E 100.000,22.

La regola tradizionale dell'onerosità per l'attività svolta dal trustee solo in ipotesi specifiche (e il trustee rientra in particolari categorie - quali pubblic trustee, Judical trustee e trust companies -, se il trust fund si trova in uno stato estero in cui è previsto l'incarico oneroso, se ciò è previsto dall'atto costitutivo, se sono stati stipulati accordi in tal senso tra gli amministratori ed i beneficiari ed, infine, se lo prevede l'autorità giudiziaria) non è stata superata dal Trustee Act del 2000 (entrato in vigore il 1.2.2001) le cui sections 28-33 hanno modificato solo il regime relativo ai professional trustee, cui compete sempre un compenso salva contraria disposizione del negozio costitutivo.

L'esito della causa esonera questo Giudice dal valutare la richiesta ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta e la reciproca soccombenza consente di dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle liquidate nel corso del giudizio per l'elaborato dell'ausiliario ai sensi dell'art. 52 disp. att. c.p.c.-

Tali conclusioni ex art. 92 c.p.c. appaiono tanto più vere se si considera la peculiarità della materia oggetto di controversia, che nel nostro ordinamento non risulta ancora avere avuto un'adeguata elaborazione giurisprudenziale, e la circostanza che relativamente al reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. il Tribunale aveva già provveduto alla liquidazione delle relative spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede;

a) rimuove Bianchi Paolo e [la convenuta] dall'incarico di trustees del ... Trust e nomina in loro sostituzione l'Avv.  e l'Avv. con studio in Milano via ;

h) dichiara cessata la materia del contendere relativamente all'ulteriore domanda formulata di parte attrice con l'atto introduttivo;

c) rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti;

d) manda alla cancelleria di comunicare copia della presente sentenza ai nuovi trustees nominati Avv.  e Avv.  con studio in Milano via ;

e) dichiara le spese di lite integralmente compensate fra le parti;

f) pone definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50%, le spese liquidate all'ausiliario nel corso del giudizio.