Mancata accettazione della rinuncia alla domanda di concordato e presentazione di una nuova proposta; inammissibilità della modifica della domanda di concordato presentata dopo l'inizio del procedimento di revoca ex art. 173 l.f.
Tribunale di Parma, 02 Ottobre 2012. Est. Rogato.
Concordato preventivo - Procedimento - Rinuncia agli atti del proponente - Applicazione dell'articolo 306 c.p.c. - Dichiarazione di estinzione del giudizio subordinata all'accettazione delle parti costituite.
Concordato preventivo - Procedimento - Modifica della proposta intervenuta successivamente all'attivazione del procedimento di revoca di cui all'articolo 173 l.f. - Inammissibilità.
Al procedimento di concordato preventivo è applicabile l'articolo 306 c.p.c., il quale subordina la dichiarazione di estinzione del giudizio all'accettazione della rinunzia delle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. La mancata dichiarazione di estinzione del procedimento di concordato pendente comporta che la domanda di concordato presentata dopo la rinuncia si configura o come modifica della proposta iniziale o come nuova domanda la quale, andando a sovrapporsi ad un diverso procedimento concordatario ancora pendente, dovrà essere dichiarata inammissibile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La modifica della proposta di concordato preventivo presentata successivamente all'attivazione del giudizio di revoca di cui all'articolo 173, legge fallimentare deve considerarsi inammissibile soprattutto nel caso in cui l'attivazione del procedimento ex art. 173 si fondi sulla commissione di atti di frode. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario, art. 161 l. fall.
Massimario, art. 162 l. fall.
Massimario, art. 173 l. fall.
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