Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 819 - pubb. 01/07/2007

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Appello Brescia, 07 Aprile 1999. Est. Calamita.


Imprenditore artigiano – Fallibilità – Limiti dimensionali dell’impresa.



 


 


LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA , Sezione Prima Civile,

riunita in Camera di Consiglio in persona dei sigg.:

LUSSANA Dott. Giulio, Presidente

NALIN dott. Stefi, Consigliere

CALAMITA dott. Giovanni, Consigliere est.

Nel reclamo ex art.22 Legge Fallimentare avverso il decreto emesso dal Tribunale di Mantova in data 18 febbraio 1999 con il quale è stata respinta l’istanza di dichiarazione di fallimento presentata dalla S.p.a. CARIPLO, con sede in Milano, nei confronti di NERI GIORGIO quale titolare dell’omonima ditta individuale, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 23dicembre 1998 la S.p.A. CARIPLO (Cassa di Risparmio delle Province Lombarde) chiedeva al Tribunale di Mantova di dichiarare il fallimento di Neri Giorgio, quale titolare dell’omonima ditta individuale.

Esponeva di essere sua creditrice di L.159.922.482, oltre accessori, in forza del decreto ingiuntivo 21settembre 1998 n. 270 del Presidente del Tribunale di Mantova; di aver notificato al debitore precetto per L. 166.631.702, oltre accessori; di aver pignorato alcuni beni mobili del medesimo, del valore di L.4.300.000; e di non aver potuto procedere al pignoramento di metà della casa di abitazione di cui egli era proprietario, perché essa era gravata da tre ipoteche giudiziali, per debiti superiori ai 290 milioni. Aggiungeva che debitore aveva cessato l’attività il 20 aprile 1998.

Si costituiva NERI GIORGIO, il quale chiedeva il rigetto del ricorso. Affermava di essere artigiano, svolgendo l’attività di carpentiere con l’ausilio della moglie, della figlia e di tre dipendenti, che il capitale investito nell’azienda era modesto; che le attrezzature erano oggetto di contratto di leasing; che aveva in affitto il capannone in cui si svolgeva la sua attività; e che la propria impresa aveva un fatturato di circa 600 milioni. Egli contestava poi anche la sussistenza dello stato di insolvenza, affermando che non aveva subito protesti, che le ipoteche giudiziali derivavano da mutui artigiani; che le proprie passività ammontavano a L.300 milioni, e che egli e la moglie avevano un immobile del valore di L. 220 milioni.

Il Tribunale di Mantova, con decreto 18 febbraio 1999, respingeva il ricorso, affermando che il NERI era imprenditore artigiano, iscritto nel relativo albo, che la sua impresa doveva considerarsi artigiana, per le sue modeste dimensioni, desumibili dal numero dei dipendenti e dall’entità del giro di affari.

Con atto depositato il 16 marzo 1999 la S.p.a. Cariplo proponeva reclamo contro il decreto, ai sensi dell’art. 22 L.F.-

In primo luogo contestava la natura artigiana dell’impresa del debitore, affermando che il lavoro personale del medesimo e della sua famiglia non prevaleva sul capitale investito, che il NERI aveva avuto da 5 ad 8 dipendenti; che il suo giro di affari era di L. 500/600 milioni annui, che egli aveva fatto ricorso al credito bancario per somme ingenti (circa L.450 milioni); e che egli aveva stipulato nel 1995 un contratto di leasing per L.181 milioni e nel 1996 un altro contratto di leasing per L. 174 milioni.

In secondo luogo la reclamante contestava l’affermazione scritta a stampa sul modulo sul quale il tribunale aveva redatto il decreto e non cancellata, secondo cui NERI non era insolvente per la modestia del debito, affermando che i debiti del medesimo ammontavano a 300 milioni di lire.

Si costituiva NERI GIORGIO, il quale chiedeva il rigetto del reclamo affermando di essere un imprenditore artigiano. Affermava che il 13 settembre 1995 egli aveva subito un grave incidente, che lo aveva costretto ad assumere due dipendenti; che nell’impresa operava la sua famiglia e che il fatturato di 500 – 600 milioni di lire era il minimo per coprire le spese e dare un ricavo tale da consentire il mantenimento della famiglia medesima; che il citato fatturato non era elevato, tenuto anche conto che nell’impresa operavano anche sua moglie e sua figlia; e che i suoi debiti ammontavano  a L. 300 milioni e non a L.450 milioni.

Egli contestava poi anche la sussistenza dello stato di insolvenza, ribadendo di non aver mai subito protesti e di essere proprietario con la moglie di un immobile del valore di L. 220.000.00.

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Non può essere messo in dubbio che l’impresa del NERI versa in uno stato, non transeunte, di impotenza patrimoniale e finanziaria e che non è in grado di adempiere tempestivamente e con mezzi normali alle sue obbligazioni.

Ed invero, da un lato, lo stesso NERI riconosce di aver debiti per 300 milioni di lire e, dall'altro lato, è evidente che egli non può soddisfarli con mezzi normali, dal momento che sostiene che essi potrebbero trovare, parzialmente, soddisfazione con il ricavato della vendita dell’immobile di proprietà sua e della moglie.

Precisato ciò, va aggiunto che l’impresa NERI, che ha cessato l’attività il 20 aprile 1998, non è però soggetta al fallimento, perché essa ha carattere artigiano.

Sussistono invero tutti i requisiti che, a norma degli artt. 3 e 4 della legge 8 agosto 1985 n. 443, consentono di qualificare quale artigiana l’impresa del NERI , in quanto:

-  il NERI svolgeva attività di carpenteria meccanica ed egli, con la famiglia (moglie e figlia), prestava personalmente la propria opera, anche manuale, nell’impresa;

-  l’impresa ha avuto in media sei dipendenti, ivi compresa la figlia del reclamato; il numero dei dipendenti non ha mai superato le otto unità;

-  il capitale investito non superava i 400 milioni (va tenuto conto, a tal fine, anche di quello impiegato per i contratti di leasing e per l’affitto del capannone) ed esso non era di importo tale da attribuire all’attività natura industriale;

-  il giro di affari di L.500 – 600 milioni annui dava luogo ad un utile netto, dedotti gli oneri finanziari, che non assumeva il carattere del profitto, tenuto conto che nell'impresa oltre al reclamato operava anche sua moglie (la loro figlia figurava a libro paga, come dipendente, e percepiva quindi un autonomo salario);

-  il lavoro della famiglia NERI aveva pertanto natura prevalente sul capitale e lo sviluppo aziendale non ha assunto carattere industriale e fini speculativi;

-  il credito della reclamante non è di entità tale da risultare incompatibile con la natura artigiana  dell’impresa NERI.

Il reclamo proposto dalla S.p.A. Cariplo avverso il decreto 18 febbraio 1999 del Tribunale di Mantova deve quindi essere respinto.

Equa è la compensazione delle spese del grado della procedura.

P.Q.M.

Respinge il reclamo proposto dalla S.p.A. Cariplo avverso il decreto 18 febbraio 1999 del Tribunale di Mantova.

Così deciso in Brescia, in camera di consiglio, il 7 aprile 1999.