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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2001 - pubb. 04/02/2010.

Finanziamento per acquisto di strumenti finanziari e necessaria previsione contrattuale


Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 11 Dicembre 2009. Est. Donnarumma.

Intermediazione finanziaria – Finanziamenti finalizzati all’acquisto di valori mobiliari – Previsione nel contratto quadro – Necessità – Omissione – Nullità.


Dal combinato disposto degli art. 23 TUF e 30 reg. Consob n. 11522/1998 si ricava che la disciplina di dettaglio relativa ad operazioni di finanziamento erogato al cliente per l’acquisto di prodotti finanziari deve essere contenuta nel contratto quadro a pena di nullità. Da ciò deriva che eventuali operazioni in strumenti finanziari effettuate in assenza di detta previsione devono essere dichiarate nulle come conseguenza della nullità del contratto quadro che si riveli incompleto. (Nel caso di specie, il contratto non prevedeva la regolamentazione dei finanziamenti in questione, mentre la linea di credito utilizzata dal cliente era stata concessa per l’acquisto di un immobile). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Antonio Motti


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