Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3035 - pubb. 21/02/2011

Operatore qualificato, art. 31 reg. Consob e onere della prova

Tribunale Torino, 31 Gennaio 2011. Est. Rossana Zappasodi.


Intermediazione finanziaria – Operatore qualificato – Art. 31 reg. Consob 11522/98 – Ratio – Obbligo dell'intermediario di verificare l'effettiva conoscenza ed esperienza dichiarata – Esclusione.

Intermediazione finanziaria – Operatore qualificato – Art. 31 reg. Consob 11522/98 – Esonero dell'intermediario da specifiche verifiche sul punto – Onere del cliente di allegare e dimostrare il contrario – Sussistenza.

Intermediazione finanziaria – Operatore qualificato – Art. 31 reg. Consob 11522/98 – Esonero dell'intermediario dall'osservanza di forme e obblighi informativi.



La natura di operatore qualificato (art. 31 reg. Consob n. 11522/1998) discende dalla contemporanea presenza di due requisiti: uno di natura sostanziale, vale a dire l’esistenza della specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari in capo al soggetto (società o persona giuridica) che intenda concludere un contratto avente ad oggetto operazioni su detti valori; l’altro di carattere formale, costituito dalla espressa dichiarazione di possedere la competenza ed esperienza richieste, sottoscritta dal soggetto medesimo. Appare al riguardo evidente la ratio della norma in esame, volta a richiamare l’attenzione del cliente circa l’importanza della dichiarazione ed a svincolare l’intermediario dall’obbligo generalizzato di compiere uno specifico accertamento di fatto sul punto, tenuto anche conto che nella disposizione in esame non si rinviene alcun riferimento alla rispondenza tra il contenuto della dichiarazione e la situazione di fatto effettiva e non è previsto a carico dell’intermediario alcun onere di riscontro della veridicità della dichiarazione, riconducendo invece alla responsabilità di chi amministra e rappresenta la società dichiarante gli effetti di tale dichiarazione. (Emanuele Balbo di Vinadio) (riproduzione riservata)

In mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell’intermediario, la semplice dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante che la società disponga della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in valori mobiliari – pur non costituendo dichiarazione confessoria, in quanto volta alla formulazione di un giudizio e non all’affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo – esonera l’intermediario dall’obbligo di ulteriori verifiche sul punto e, in carenza di contrarie allegazioni specificatamente dedotte e dimostrate dalla parte interessata, può costituire argomento di prova che il giudice può porre a base della propria decisione. (Emanuele Balbo di Vinadio) (riproduzione riservata)

La dichiarazione di operatore qualificato (art. 31 del 2eg. Consob n. 11522/1998) , in conformità ai poteri di deroga contemplati nell’art. 23 TUF, esonera l'intermediario dall’osservanza di molteplici obblighi tra  i quali, in particolare, la redazione per iscritto di un contratto quadro (art. 30, comma 1, fatta eccezione per il servizio di gestione) e l’osservanza degli specifici obblighi informativi previsti dagli artt. 27, 28, 29 e art. 30, commi 2 e 3 del citato regolamento. (Emanuele Balbo di Vinadio) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Emanuele Balbo di Vinadio


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