4you e provvedimento d'urgenza
Tribunale di Piacenza, 12 Luglio 2004. Est. Gabriella Schiaffino.
4you – Richiesta di provvedimento d’urgenza volto ad ottenere la sospensione dell’obbligo di pagamento delle rate – Prova del danno – Facoltà di recesso dal contratto – Periculum in mora – Insussistenza – Approfondita conoscenza di strumenti finanziari – Alta propensione al rischio – Fumus boni iuris – Insussistenza.
omissis
OSSERVA
Con ricorso per provvedimento d’urgenza C. E., Ca. Da., S. D., S. Fe. ed A. L., dopo aver premesso che i primi due avevano sottoscritto un piano d’investimento denominato “4you” con la Banca Agricola Mantovana s.c.a.r.l. Agenzia di *** P.no rispettivamente in data 22 marzo 2002 e in data 18 luglio 2001 e che, in base a tale contratto, erano tenuti a versare mensilmente alla banca la somma di euro 156,00, la prima e di euro 464,81, il secondo, fino alla scadenza del 2016, esponevano che analoga stipulazione era stata effettuata anche da S. D., S. Fe. e A. L. ognuno dei quali si era impegnato a versare mensilmente l’importo di euro 154,93 in base ad altri analoghi contratti costituenti un piano d’investimento stipulato con la Banca 121 SpA rispettivamente in data 26 aprile 2001, 26 aprile 2001 e 27 aprile 2001.
Assumevano i ricorrenti di essere stati indotti a contrarre tali forme d’investimento sulla base della rassicurazione ricevuta dai rispettivi promotori finanziari in ordine al fatto che si trattasse di un piano di accumulo del proprio capitale rimborsabile in qualsiasi momento senza oneri.
A seguito della vasta eco avuto sulla stampa nazionale proprio con riguardo ai contratti così stipulati, esponevano d’aver avuto contezza del raggiro subìto, avendo appreso che il prodotto “4you”, presentato come piano finanziario nelle sue linee generali, si componeva in realtà di 1) concessione di un finanziamento rimborsabile in anni 15 o 30 a mezzo di rate mensili e costanti, 2) di acquisto custodia e gestione di obbligazioni c.d. zero coupon, ossia senza cedola, e quote di fondi comuni d’investimento del Gruppo MPS, di obbligazioni e fondi non disponibili per il risparmiatore ma custoditi dalla Banca in pegno per il finanziamento accordato ovvero un mutuo al tasso variabile di caso in caso dal 6,8% al 7,2% a fronte della media dei tassi fissi che si aggira attorno al 4,5% 3) apertura di un conto corrente finalizzato al regolamento delle partite di dare e di avere derivanti dalle predette obbligazioni.
Assumevano, ancora, che la Banca con tali strumenti aveva assicurato ai risparmiatori un risparmio nel lungo periodo, sfruttando l’effetto leva della componente azionaria dei fondi quando, in realtà, era lo stesso Istituto a guadagnare da subito in tutte le fasi dell’operazione, sia sull’obbligazione collocata, sugli interessi del prestito, sulle commissioni e sui costi del conto corrente oltre che sulla fidelizzazione della clientela a danno dei risparmiatori.
Nel caso di specie, a detta degli istanti, si dovevano ravvisare tutte le condizioni di legge per emettere il richiesto provvedimento innominato che avrebbe dovuto prevedere l’autorizzazione per i ricorrenti a sospendere il pagamento delle rate dovute per effetto della sottoscrizione dei piani finanziari denominati “4you” con ordine alla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA di astenersi da ogni utilizzo dei contratti, fermo restando il dovere per la stessa di gestione dei titoli e delle quote del fondo, senza ulteriore addebito di rate sui conti correnti intestati ai ricorrenti, ovvero con divieto di promuovere alcun atto o azione nei loro confronti finalizzati al recupero forzose di quanto dovuto.
Con specifico riguardo alla sussistenza del fumus boni iuris evidenziavano come nel caso di specie i singoli contratti di finanziamento fossero stati conclusi in palese violazione della normativa Consob e T.U.F. potendosi ravvisare anche profili di nullità degli stessi per violazione della L 281/1998, nonché per violazione degli artt. 21 e 23 del D.lgs 58/1998 e 26,27,28,29 del Reg. Consob 11522/1998, sussistendo anche profili di nullità per violazione degli artt. 1469 bis c.c. ovvero 1469 quinquies c.c., nonché profili di annullamento dei contratti, in quanto viziati da errore essenziale ai sensi dell’art. 1427 c.c.
Con riferimento alla sussistenza del periculum in mora, da ultimo, rilevavano come il permanere del vincolo contrattuale fino alla decisione di merito comportasse a loro un grave pregiudizio economico, così impossibilitati ad utilizzare le somme malamente investite in ambiti e in progetti economici di maggior convenienza, integrando elemento di pericolo anche l’ulteriore circostanza di aver la Procura della Repubblica iscritto nel registro degli indagati diversi esponenti del mondo finanziario per l’ipotesi di truffa aggravata ai danni dei risparmiatori a seguito del collocamento dei prodotti finanziari denominati “4you”.
Nel giudizio cautelare si costituivano, quindi, la Banca Monte dei Paschi di Siena in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché, svolgendo intervento autonomo volontario, la Banca Agricola Mantovana spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto delle opposte prospettazioni e svolgendo eccezioni di ordine processuale.
Preliminarmente si osserva che la difesa della Banca Monte dei Paschi di Siena ha precisato di essersi costituita in giudizio al solo fine di contrastare la domanda cautelare articolata da S. D., da S. Fe., e da A. L. in considerazione della circostanza secondo la quale, con atto di fusione per incorporazione divenuta esecutiva in data 22 dicembre 2002, la stessa ha incorporato la Banca 121 SpA, assumendo conseguentemente tutte le posizioni attive e passive su di essa gravanti, ivi comprese, pertanto, i contratti di finanziamento a suo tempo conclusi dalla banca incorporata con detti ricorrenti. Ha invece eccepito la carenza di legittimazione passiva con riguardo alla posizione di C. E. e di Ca. Da. i quali hanno stipulato il contratto in contestazione rispettivamente in data 22 marzo 2002 e 18 luglio 2001, con la Banca Agricola Mantovana s.c.a.r.l. la quale è stata a sua volta fusa per incorporazione nella Banca Monte dei Paschi di Siena in data 25 marzo 2003 estinguendosi. Poiché, peraltro, con effetto dal 31 marzo seguente , la MPS ha conferito il ramo di azienda inerente i beni e le risorse funzionali alla rete dei promotori finanziari facente capo alla incorporata Banca Agricola Mantovana, ivi incluse le attività, la passività, i beni mobili, diritti, i rapporti contrattuali e i debiti correlati alle attività medesime del ramo aziendale, alla nuova Banca Agricola Mantovana spa, unica tenuta in ipotesi a rispondere delle domande articolate nel giudizio, la convenuta ha formulato l’eccezione indicata.
Contestualmente, quindi, si è costituita nel procedimento cautelare con atto di intervento volontario detto Istituto, assumendo di essere l’unico interlocutore dei ricorrenti con riguardo ai due contratti contestati, ma ha, peraltro, preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto ante causam rilevando come già penda tra le stesse parti C. E. e da Ca. Da., da una parte, e la nuova banca Agricola Mantovana spa, dall’altra, altro giudizio di merito solo nell’ambito del quale, avente identico oggetto, può essere svolta eventualmente la richiesta di tutela cautelare.
Ritiene questo Giudice che l’eccezione così articolata dalla Banca Agricola Mantovana, p.i. 02017160207, meriti accoglimento con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso preposto da C. E. e da Ca. Da. nei suoi confronti in quanto irritualmente svolto al di fuori del giudizio di merito già pendente tra le stesse parti e declaratoria di carenza di legittimazione passiva della MPS.
Ed, invero, dalla documentazione prodotta (doc 1,2.3 e 4 difesa BAM) emerge come il ramo d’azienda inerente i rapporti finanziari sia stato effettivamente conferito, dopo la fusione per incorporazione che ha determinato l’estinzione della Banca Agricola Mantovana SpA, avente nuova partita iva differente dalla precedente, con la conseguenza che le domande cautelari relative ai contratti a suo tempo conclusi da C. E. e da Ca. Da. con il soggetto poi estinto sono stati ceduti a favore del nuovo Istituto che si è costituito nel giudizio intervenendo in esso.
Si deve, quindi, ritenere che la richiesta cautelare svolta da detti ricorrenti sia stata irritualmente proposta ante causam dal momento che essa ha ad oggetto lo stesso petitum articolato in procedimento già pendente innanzi a questo Giudice, nell’ambito del quale la (nuova) Banca Agricola Mantovana si è costituita svolgendo intervento volontario, sicché in quella sede doveva essere proposta il presente ricorso come tutela avanzata in corso di causa e non già, come avvenuto, come ricorso ante causam, imponendosi di conseguenza la declaratoria di sua inammissibilità con riferimento alle posizioni processuali di C. E. e di Ca. Da. essendo carente di legittimazione passiva sul punto la Banca Monte dei Paschi di Siena.
Così circoscritto l’ambito del presente giudizio limitatamente alle domande di tutela innominata articolate da S. D., da S. Fe. e da A. L., si osserva che dalla documentazione prodotta dalla loro difesa emerge che gli stessi ebbero a stipulare contratto di finanziamento denominato “4you” con l’allora Banca 121 spa rispettivamente in data 26 aprile 2001, le prime due, e in data 27 aprile 2001 A. L. impegnandosi ciascuno di loro a corrispondere rate di allora 300.000 lire mensili, S. D. e A. L., e di lire 150.000 mensili, S. Fe., con scadenza al 31 gennaio 2031, con riguardo a tutti i contratti in esame.
Ciò premesso, rileva questo Giudice, ancor prima di procedere ad un esame sommario anche del fumus boni iuris, come nel caso di specie non sussiste e non sia stata fornita prova di sorta in ordine al periculum in mora che i ricorrenti subirebbero nelle more dei tempi di un giudizio di merito, requisito di legge in assenza del quale alcuna tutela cautelare può essere utilmente concessa.
Ed, invero, premesso che il periculum che solo può sorreggere la tutela innominata deve consistere in un imminente grave pregiudizio irreparabile, si osserva che i ricorrenti hanno tentato di sorreggere la loro domanda cautelare assumendo la circostanza secondo la quale il permanere dell’obbligo su di loro gravante di corrispondere fino alla decisione in un giudizio di merito, le rate mensili che si sono obbligati a pagare alla causerebbe loro grave danno economico consistente nella impossibilità di utilizzare con altre forme d’investimento il capitale immobilizzato con il contratto in contestazione.
Siffatto assunto appare di prima evidenza peregrino.
In particolare si deve rilevare, come evidenziato dalla difesa resistente, come contrasti con tale prospettazione e con la nozione stessa di danno grave ed irreparabile, la circostanza, pacifica in atti, di aver da almeno tre anni i ricorrenti ritualmente corrisposto tutte le rate mensili del finanziamento alla Banca, senza aver mai incontrato o appalesato sul punto alcuna difficoltà di sorta, sicché appare assai difficile comprendere, in mancanza di elementi nuovi di valutazione, quale evento abbia ora reso dannosa una condotta regolarmente posta in essere senza difficoltà da oltre tre anni.
Nel caso di specie nessuna prova del genere è stata neppure allegata, ed appare, ben difficile che possa anche essere allegata non appena si consideri l’importo modestissimo delle singole rate mensili concordate a suo tempo con la Banca, pari a lire 150.000 in un caso e a lire 300.000 negli altri due.
I ricorrenti poi, neppure hanno dimostrato a quali migliori occasioni di investimento a causa del vincolo contrattuale in oggetto abbiano dovuto rinunciare, risolvendosi pertanto il loro assunto in una mera petizione di principio.
Oltre a ciò si osserva, ancora, come il fatto stesso che il danno da loro lamentato consista in un mero pregiudizio squisitamente di ordine economico attesti in modo definitivo come alcun periculum in mora possa essere ravvisato nel caso di specie, non appena si consideri che, in caso di eventuale accoglimento della domanda di merito che essi dovessero svolgere nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione, la convenuta Banca Monte dei Paschi proprio in considerazione dell’attività da essa svolta, dovrebbe essere perfettamente in grado di soddisfare in termini economici le opposte pretese che, invero, in alcun modo sembrano neppure aver inciso su diritti inviolabili della persona che, come tali, di regola possono giustificare una tutela sommaria innominata.
Da ultimo, quale valutazione di portata assorbente oltre a quelle già esposte, che già da sole escludono che nel caso di specie si possa configurare nelle more un danno grave ed irreparabile ai ricorrenti, non si può non osservare come lo stesso contratto di finanziamento da essi escluso, all’art. 8 sezione II, prevede la facoltà del contraente di recedere dal contratto medesimo, così determinando l’immediata cessazione di ogni obbligo futuro, facoltà con riguardo alla quale i ricorrenti, non hanno neppure allegato conteggi di sorta attestanti, in ipotesi, l’estrema gravosità in termini economici derivante dall’esercizio della stessa.
Se dunque tutte le valutazioni esposte evidenziano in modo univoco come nel caso di specie non si verta in tema di tutela di diritti indispensabili o di rilievo costituzionali in presenza dei quali si può fondatamente parlare di danno irreparabile, ma solo di un eventuale pregiudizio di natura squisitamente economica, sicché già si impone il rigetto del proposto ricorso, passando, comunque, sia pure in via sommaria, anche all’esame del prospettato fumus boni iuris, rileva questo Giudice come allo stato anch’esso appaia insussistente.
In particolare si deve osservare che la tesi prospettata dai ricorrenti in ordine ad un vizio della loro volontà legittimante una futura azione di annullamento del contratto per errore essenziale, risulta sfornita di prova, non appena si consideri coma i contratti di finanziamento in atti da essi sottoscritti enuncino in chiari termini e in più punti la natura del contratto medesimo definito a chiare lettere come contratto di un finanziamento caratterizzato da una componente obbligazionaria zero coupon, da una componente azionaria, costituita da fondi d’investimento, da una polizza assicurativa gratuita, il tutto espressamente enunciato nelle condizioni del contratto medesimo.
Oltre a ciò emerge sempre a livello documentale come tutti i ricorrenti nell’occasione avessero sottoscritto l’apposita scheda per l’individuazione del profilo del cliente, al fine di verificare l’adeguatezza o meno dello strumento finanziario scelto rispetto alle esigenze del medesimo, provvedendo tutti e tre a dichiarare nell’occasione di aver una approfondita conoscenza finanziaria e una alta propensione al rischio e di aver come proprio obiettivo un investimento caratterizzato da prevalenza rivalutabilità rapportata la rischio di oscillazioni corsi di mercato (doc. 11 difesa MPS) avendo quindi sottoscritto anche le cedole attestanti l’avvenuta consegna loro dei documenti sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (doc. 14).
In tal contesto, sia pure ai soli fini del presene giudizio, non pare fondatamente sostenibile, né la tesi del vizio della volontà all’atto della stipula del contratto, né la tesi della violazione della normativa del settore richiamata dai ricorrenti stessi nel loro atto introduttivo, sia con riferimento al rispetto delle norme regolamentari Consob (artt. 26, 28 29 e 27 non appena si consideri il chiaro riferimento contenuto nei contratti alla conoscenza di potenziali situazione di conflitto dalla Banca con riguardo alle operazioni autorizzate dai clienti) sia con riguardo all’asserita violazione delle previsioni di cui agli artt. 21 e 23 T.U.F.
All’esito delle emergenze esposte si impone, pertanto, conclusivamente, il rigetto anche delle domande articolate da S. D., da S. Fe. e da A. L. con condanna di tutti i ricorrenti al pagamento in solido tra loro delle spese di controparte liquidate, in mancanza di nota, in via equitativa in euro 500.00 per diritti oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Giudice
Visto l’art. 700 c.p.c.
RIGETTA
Il ricorso per provvedimento d’urgenza proposto da S. D. da S. FE. e da A. L.;
DICHIARA
Inammissibile il ricorso proposta da C. E. e da CA. DA.;
CONDANNA
I ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali si BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore e di BANCA AGRICOLA MANTOVANA s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore liquidate per ogni parte resistente in euro 1.800,00 dei quali euro 800,00 per onorari ed euro 500,00 per diritti oltre accessori di legge.