Contratto normativo e mandato in rem propriam
Tribunale di Novara, 23 Giugno 2011. Est. Felice.
Intermediazione finanziaria – Regolamentazione contrattuale – Contratto quadro – Integrazione normativa.
Intermediazione finanziaria – Disciplina generale – Contratto quadro – Mandato in rem propriam.
Intermediazione finanziaria – Controversia relativa al contratto di investimento – Onere delle parti in giudizio.
Intermediazione finanziaria – Oneri informativi dell’intermediario –Modulazione dell’onere della prova – Relevatio ab onere probandi – Rischio generale – Rischio emittente specifico.
Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi dell’intermediario – Informazione iniziale – Obbligo di informazione continuata di matrice contrattuale.
Intermediazione finanziaria – Flessione del titolo – Obblighi informativi dell’intermediario – Opportunità di formulare una valutazione in termini negativi del rischio – Insussistenza.
Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi – Condotta rimproverabile dell’intermediario – Mutamento del rischio dei titoli.
Il contratto quadro che disciplina ed indica tutti i servizi di investimento oggetto della prestazione costituisce regolamentazione applicabile, in via di integrazione, ai contratti relativi alle singole operazioni di investimento, senza che a dette operazioni possa, però, disconoscersi il proprium di autonome operazioni contrattuali. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Lo schema contrattuale del contratto normativo è apprezzabile alla stregua di un mandato in rem propriam conferito dal cliente all’istituto bancario, di guisa che esso istituto agisce, quale mandatario, per conto del mandante, ma nell’interesse proprio, ovvero acquistando per sé gli strumenti finanziari oggetto di pattuizione e rivendendoli, poi, con veri e propri contratti esecutivi del mandato, al medesimo cliente. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Fermo restando l’onere probatorio dell’attore in ordine al nesso di causalità che tesse condotta negligente e danno subito, in virtù dell’art. 23, sesto comma, TUF, è onere dell’intermendiario quello di fornire la prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.(Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Il rispetto degli oneri informativi normativamente previsti, che deve essere provato dall’intermediario giusta la revelatio di cui all’art.23, comma sesto, TUF, comporta che l’intermediario debba fornire agli investitori notizie specifiche sui rischi connessi ai singoli investimenti (c.d. rischio emittente specifico) essendo a tale fine insufficienti le informazioni di carettere generale contenute nel documento di cui all’allegato 3 al Regomamento Consob n. 11522 (c.d. rischi generali). (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Sebbene, al contrario degli oneri informativi ‘iniziali’, un obbligo informativo ‘continuato’ (o di monitoraggio) non sia evincibile dalla disciplina normativa, nulla esclude che fonte dello stesso possa essere di matrice convezionale costituita da pattuizioni contrattuali aggiuntive alla mera negoziazione del contratto quadro. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
La semplice flessione del prezzo dei titoli, se accompagnata dalla stabile permanenza di un rating positivo presso le agenzie internazionali, non può ritenersi circostanza tale da indurre gli intermediari a formulare una valutazione di rischio in termini negativi. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Non può essere rimproverata di alcuna violazione dell’obbligo di informazione e monitoraggio, sebbene di fonte convenzionale, assunto nei confronti del cliente, la banca convenuta che non si trovi nella reale possibilità di cogliere tempestivamente il mutamento del rischio dei titoli oggetto della pattuizione. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro