ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15319 - pubb. 28/06/2016.

Impugnazione lodo arbitrale - silenzio contrattuale - inefficacia sopravvenuta


Cassazione Sez. Un. Civili, 09 Maggio 2016, n. 9341. Est. Nappi.

Arbitrato – Giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del dlgs 40 del 2006 – Applicabilità dell’art. 829, comma III, c.p.c. – Sussiste – “Legge cui la norma rinvia” – Quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato

Contratto – Silenzio – Comportamento neutro – Interpretazione ex art. 1368 c.c. come clausola ambigua – Sussiste – Rilevanza del contesto normativo preesistente – Rilevanza della Legge successiva – Esclusione

Contratto – Legge sopravvenuta – Idoneità a privare la convenzione di efficacia – Sussiste


In applicazione della disciplina transitoria dettata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, l'art. 829 c.p.c., comma 3, come riformulato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 24, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso art. 829 c.p.c., comma 3, rinvia, per stabilire se è ammessa l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d'arbitrato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il silenzio è un comportamento di per sé neutro; è solo il contesto normativo preesistente che può attribuirgli un particolare significato. Secondo quanto l'art. 1368 c.c., comma 2, dispone per l'interpretazione dei contratti, "le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso". E il silenzio è appunto un comportamento ambiguo (Cass., sez. 1, 10 aprile 1975, n. 1326, m. 374846, Cass., sez. 3, 3 giugno 1978, n. 2785, m. 392208), che può assumere un significato convenzionale solo in ragione del contesto anche normativo proprio del luogo e del momento dell'azione (Cass., sez. 3, 15 maggio 1959, n. 1442, m. 880789, Cass., sez. 2, 14 giugno 1997, n. 5363, m. 505200). E' certo possibile che una legge sopravvenuta privi di effetti una determinata convenzione contrattuale, ammessa nel momento in cui fu stipulata (Cass., sez. 3, 26 gennaio 2006, n. 1689, m. 587843). Ma non è possibile che una norma sopravvenuta ascriva al silenzio delle parti un significato convenzionale che le vincoli per il futuro in termini diversi da quelli definiti dalla legge vigente al momento della conclusione del contratto. Né vale osservare, come pure si è fatto, che le parti, consapevoli del sopravvenuto mutamento legislativo, possono rinnovare la convenzione, perché la conclusione della nuova convenzione richiederebbe il consenso di tutti gli stipulanti, anche di quelli eventualmente interessati al mantenimento del vincolo precedente. Non è possibile dunque che al silenzio tenuto dalle parti nel momento in cui la convenzione fu stipulata venga attribuito un significato diverso da quello che vi ascriveva la legge vigente al momento della stipulazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

E' certo possibile che una legge sopravvenuta privi di effetti una determinata convenzione contrattuale, ammessa nel momento in cui fu stipulata (Cass., sez. 3, 26 gennaio 2006, n. 1689, m. 587843). Sicchè si è ritenuto che "il divieto di arbitrato, previsto dal D.L. 11 giugno 1998, n. 180, art. 3, comma 2 (convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1998, n. 267) per le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali, comporta l'inefficacia per il futuro delle clausole compromissorie già stipulate" (Cass., sez. 1, 27 aprile 2011, n. 9394, m. 617862). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il testo integrale