Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27801 - pubb. 06/09/2022

L'interest rate swap con up-front non è di per sè nullo per difetto o illiceità della causa

Cassazione civile, sez. I, 01 Luglio 2022, n. 21008. Pres. Scotti. Est. Amatore.


Contratti derivati - Interest rate swap – Elementi essenziali – L'interest rate swap con up-front non è di per sè nullo per difetto o illiceità della causa



L'interest rate swap è il contratto derivato che prevede l'impegno reciproco delle parti di pagare l'una all'altra, a date prestabilite, gli interessi prodotti da una stessa somma di denaro, presa quale astratto riferimento e denominata nozionale, per un dato periodo di tempo; gli elementi essenziali di un interest rate swap sono stati individuati, dalla stessa giurisprudenza di merito, ne: a) la data di stipulazione del contratto (trade date); b) il capitale di riferimento, detto nozionale (notional principal amount), che non viene scambiato tra le parti, e serve unicamente per il calcolo degli interessi; c) la data di inizio (effective date), dalla quale cominciano a maturare gli interessi (normalmente due giorni lavorativi dopo la trade date); d) la data di scadenza (maturity date o termination date) del contratto; e) le date di pagamento (payment dates), cioè quelle in cui sono scambiati i flussi di interessi; f) i diversi tassi di interesse (interest rate) da applicare al detto capitale”.

Il contratto di “interest rate swap” con “up front” non è di per sé nullo per difetto o illiceità della causa, occorrendo verificare, caso per caso, il concreto assetto dei rapporti negoziali predisposto dalle parti. (Giovanni Ferrini) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Giovanni Ferrini


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