Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27895 - pubb. 21/09/2022

Gli ordini impartiti in esecuzione del contratto quadro concluso nella vigenza del vecchio assetto regolativo sono nulli?

Cassazione civile, sez. I, 12 Luglio 2022, n. 21993. Pres. Scotti. Est. Falabella.


Intermediazione finanziaria - Disciplina dei requisiti del contratto quadro - “Ius superveniens” - Incidenza sui contratti conclusi nel regime previgente - Esclusione - Nullità dei nuovi ordini di acquisto - Esclusione - Fattispecie



In tema di intermediazione finanziaria, le modifiche legislative succedutesi negli anni in ordine ai presupposti ed ai requisiti formali prescritti per il contratto quadro, in applicazione dell'ordinaria disciplina della successione delle leggi nel tempo, non caducano i contratti regolarmente stipulati nel vigore delle leggi precedenti; ne consegue che gli ordini di acquisto impartiti in esecuzione del contratto quadro concluso nella vigenza del vecchio assetto regolativo non sono per tale sola ragione da considerarsi nulli. ( In attuazione del predetto principio, la S.C. ha ritenuto validi gli ordini di acquisto impartiti nella vigenza del testo unico della finanza, d. lgs. n. 58 del 1998, ma sulla base di contratti quadro stipulati, ai sensi del d. lgs. n. 415 del 1996 e del reg. Consob n. 1093 del 1997, nonché della l. n. 1 del 1991). (massima ufficiale)




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