Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27920 - pubb. 24/09/2022

L'obbligo di collazione sorge automaticamente, senza necessità di domanda da parte del condividente

Cassazione civile, sez. II, 27 Luglio 2022, n. 23403. Pres. D'Ascola. Est. Scarpa.


Divisione ereditaria - Donazioni fatte in vita dal “de cuius” - Obbligo di collazione - Modalità - Finalità - Insorgenza - Necessità di apposita domanda - Esclusione - Donazione indiretta - Pregiudizialità della domanda di accertamento dell’esistenza della stessa - Sussistenza



In tema di divisione ereditaria, l'istituto della collazione, che, in presenza di donazioni fatte in vita dal "de cuius" e salva apposita dispensa di quest'ultimo, impone il conferimento del bene che ne è oggetto in natura o per imputazione, ha la finalità di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del "relictum" e del "donatum" al momento dell'apertura della successione, sicché il relativo obbligo sorge automaticamente in seguito ad essa, senza necessità di proporre espressa domanda da parte del condividente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l'esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione. Tuttavia, in caso di donazione indiretta, è pregiudiziale all'obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell'esistenza della stessa. (massima ufficiale)




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