Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28232 - pubb. 19/11/2022

Finanziamento soci e mantenimento della postergazione ex art. 2467 c.c.

Cassazione civile, sez. I, 06 Luglio 2022, n. 21422. Pres. Scaldaferri. Est. Nazzicone.


Scioglimento del rapporto sociale relativamente al socio finanziatore - Mancato esercizio del diritto di opzione ex art. 2441 c.c. - Mantenimento della postergazione ex art. 2467 c.c. - Sussistenza - Superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale e di difficoltà finanziaria - Esigibilità della restituzione del finanziamento - Fondamento



In tema di finanziamento dei soci in favore della società, il diritto al rimborso del finanziamento sorge postergato, ex art. 2467 c.c., qualora erogato in situazione di difficoltà finanziaria o di squilibrio patrimoniale della società, e tale carattere permane sia nel caso in cui il socio fuoriesca dalla società per mancato esercizio del diritto di opzione, sia allorchè egli abbia ceduto la propria partecipazione comprensiva del diritto alla restituzione della somma mutuata, in considerazione della finalità di tutela dei creditori che la norma citata mira a perseguire; ne deriva che ove tale esigenza venga meno, a seguito del superamento delle difficoltà patrimoniali e finanziarie della società, il credito restitutorio ritorna pienamente esigibile in via ordinaria, anche se in quel momento non siano stati ancora adempiuti gli altri debiti sociali. (massima ufficiale)




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