Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28698 - pubb. 14/02/2023

Vendita di immobile: la destinazione di parte del ricavato all'estinzione di debiti scaduti non esclude l'azione revocatoria

Cassazione civile, sez. VI, 27 Gennaio 2023, n. 2552. Pres. Scrima. Est. Dell'Utri.


Revocatoria - Alienazione di immobile - Destinazione di parte del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti - Revoca dell'alienazione - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie



È assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo tale circostanza ex se escludere la sussistenza dell'"eventus damni". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, nel rigettare la domanda avanzata dal creditore ai sensi dell'art. 2901 c.c., aveva rilevato che il debitore aveva venduto il proprio immobile e utilizzato una parte del prezzo ricavato per l'estinzione di debiti scaduti, senza però accertare l'eventuale rilevanza del residuo patrimoniale rimasto al debitore ai fini della tutela delle ragioni creditorie). (massima ufficiale)




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