Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28981 - pubb. 07/04/2023

Responsabilità per danno da prodotti difettosi del fornitore con denominazione, marchio o altro segno distintivo in tutto o in parte coincidente con quello del produttore

Cassazione civile, sez. III, 06 Marzo 2023, n. 6568. Pres. Travaglino. Est. Graziosi.


Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Responsabilità del fornitore ex art. 4 d.p.r. n. 224 del 1988 (ora art. 116 del d.lgs. n. 206 del 2005) - Presupposti - Fornitore avente denominazione, marchio o altro segno distintivo in tutto o in parte coincidente con quello del produttore - Sufficienza - Materiale apposizione sul prodotto di tali segni - Necessità - Rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art. 267 TFUE



La Terza Sezione Civile, in tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla CGUE, ai sensi dell’art. 267 TFUE, formulando il quesito «se sia conforme all’art. 3, comma 1, dir. 85/374/CEE - e, se non sia conforme, perché non lo sia - l’interpretazione che estenda la responsabilità del produttore al fornitore, anche se quest’ultimo non abbia materialmente apposto sul bene il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, soltanto perché il fornitore abbia una denominazione, un marchio o un altro segno distintivo in tutto o in parte coincidenti con quello del produttore». (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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