Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29162 - pubb. 17/05/2023

Effetti del fallimento sull'associazione temporanea di imprese

Cassazione civile, sez. I, 06 Febbraio 2023, n. 3546. Pres. Di Marzio. Est. Mercolino.


Fallimento - Associazione temporanea di imprese - Effetti



Ai sensi della L. 19 dicembre 1991, n. 406, art. 22, comma 1, e art. 23, comma 9, la costituzione di un'associazione temporanea d'imprese comporta il conferimento di un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un una di esse, qualificata come capogruppo, per effetto del quale è riconosciuta alla mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto.


Tale mandato, gratuito ed irrevocabile, è soggetto a scioglimento, ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 78, in caso di fallimento di una delle imprese mandanti, per effetto del quale vengono pertanto meno i poteri di gestione e rappresentanza già conferiti alla capogruppo, ivi compresa la legittimazione ad agire, in nome e per conto della mandante fallita, per far valere i crediti dalla stessa vantati nei confronti dello ente committente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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