Liquidazione coatta amministrativa: i riparti parziali sono impugnabili
Cassazione civile, sez. I, 25 Luglio 2024, n. 20862. Pres. Cristiano. Est. Pazzi.
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - BILANCIO FINALE - OPPOSIZIONI - Riparti parziali - Immediata impugnabilità - Sussistenza - Modalità
In tema di liquidazione coatta amministrativa, i riparti parziali sono impugnabili facendo applicazione analogica della procedura prevista per il riparto finale, secondo le modalità previste dall'art. 213, comma 3, l.fall., mentre nella liquidazione coatta amministrativa delle assicurazioni i riparti parziali sono impugnabili secondo le modalità previste dagli artt. 98 e 99 l.fall., in ragione del combinato disposto degli artt. 261, comma 3, e 254, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005. (massima ufficiale)