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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25286 - pubb. 14/05/2021.

Autonomia della Lettera di credito e delegazione obbligatoria costituita da un triplice rapporto


Tribunale di Varese, 20 Aprile 2021. Pres. Tacconi. Est. Carimati.

Autonomia della lettera di credito - Giurisdizione del giudice italiano per i procedimenti cautelari


Ai sensi dell’art. 10, L.218/1995, sussiste la giurisdizione del giudice italiano per i procedimenti cautelari, i cui provvedimenti debbano essere eseguiti in Italia.

Quando, nella compravendita di merci, il pagamento venga effettuato per il tramite di una lettera di credito, ha luogo una delegazione obbligatoria costituita da un triplice rapporto:
- il rapporto delegante – delegatario (compratore - venditore) di compravendita;
- il rapporto delegante – delegato (compratore - banca) di mandato, con il quale il compratore incarica la banca di effettuare il pagamento al venditore;
- il rapporto delegato – delegatario (banca - venditore) con il quale la banca apre il credito a favore del venditore e si obbliga a in proprio a pagargli il prezzo contro la consegna dei documenti rappresentativi, potendogli opporre le sole eccezioni che derivino dai medesimi documenti e non anche quelle attinenti al negozio sottostante. (Giacomo Mastrorosa) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Giacomo Mastrorosa, foro di Varese



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