Pignoramento del bene in comunione legale tra coniugi e fase distributiva
Tribunale di Napoli Nord, 13 Aprile 2022. Est. Auletta.
Espropriazione immobiliare
Nell’esecuzione promossa contro uno soltanto dei coniugi, a seguito della vendita del bene in comunione legale, si formano due masse: una riferibile all’esecutato, in ordine alla quale ha luogo la fase distributiva, anche per ciò che concerne le spese dell’esecuzione, ed una riferibile al coniuge non esecutato che va a questi restituita, laddove non siano intervenuti creditori particolari aventi titolo nei riguardi di tale coniuge.
Ne consegue che il creditore che abbia iscritto ipoteca sull’intero bene ma che non abbia titolo nei confronti del coniuge non esecutato potrà partecipare alla distribuzione della sola metà del ricavato riferibile al proprio debitore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)