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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31852 - pubb. 11/09/2024.

Termine per l’opposizione a sanzione notificata alla sede secondaria italiana di soggetto con sede all’esterno (RYANAIR DAC – E.N.A.C.)


Tribunale di Bologna, 01 Luglio 2024. Est. Costanzo.

Opposizione ad ingiunzione – Proposta da soggetto con sede all’estero – Ingiunzione notificata a mezzo PEC alla sede secondaria sita in Italia – Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato


L’opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 6, comma 6, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, quando il soggetto ingiunto ha sede all’estero, deve essere proposta nel termine di sessanta giorni e ciò anche nell’ipotesi in cui l’ingiunzione sia stata notificata a mezzo PEC al domicilio risultante dal Registro INI-PEC della sede secondaria sita in Italia. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)