Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10144 - pubb. 05/03/2014

L’eccezione di legitimatio ad causam sulla effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto controverso è questione di merito

Tribunale Torino, 21 Giugno 2013. Est. Di Capua.


Obbligazione contratti - Cd. “principio di relatività del contratto” - Conferimento da parte del professionista ad altro soggetto dell'incarico di direzione lavori - Esclusione.

Legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio - Questioni sulla effettiva titolarità del diritto - Questione di merito - Onere della prova a carico di che solleva l'eccezione.



Il cd. “principio di relatività del contratto”, consacrato nell'articolo 1372 c.c., impedisce che l'incarico di direzione lavori conferito ad un professionista possa da questi essere conferito ad altro soggetto. Il contratto è, infatti, un autoregolamento di interessi privati e, quindi, in definitiva, uno strumento attraverso il quale i soggetti dispongono della propria  sfera personale e patrimoniale; questo spiega come il contratto debba esplicare la sua efficacia rispetto alle parti e non anche rispetto ai terzi (soltanto in via eccezionale la legge riconosce l’efficacia del contratto anche rispetto ai terzi, con esclusivo riguardo agli effetti favorevoli e salva la facoltà di rifiuto del destinatario, come nel contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c. e nella promessa gratuita). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La legittimazione ad agire o contraddire è una “condizione dell’azione”, intesa come diritto potestativo di ottenere dal giudice una decisione nel merito, vale a dire come identità tra colui che esperisce o contrasta l’azione e colui al quale la legge riconosce il potere di proporla o contrastarla, così che tutte le questioni sull’effettiva titolarità del diritto riguardano il “merito”. Chi sostiene la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio e, conseguentemente, il difetto della titolarità dell’attore o propria rispetto ai diritti e agli obblighi che a quel rapporto si ricollegano, solleva in realtà una “questione di merito” sulla effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto controverso (e, dunque, sull’identificabilità o meno dell’attore o del convenuto nel soggetto, rispettivamente, avente diritto alla prestazione richiesta dall’attore o tenuto alla stessa) e chiede che questa si risolva con una pronuncia di “rigetto” della domanda proposta dall’attore. Da ciò consegue poi che, a differenza del difetto di “legitimatio ad causam”, attinente alla verifica della regolarità processuale del contraddittorio e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, il difetto dell’effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, attenendo al merito della controversia, deve essere provato da chi lo eccepisce, deve formare oggetto di specifica censura in sede di impugnazione e non può essere eccepito per la prima volta in Cassazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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