Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14346 - pubb. 04/03/2016

Cumulo tra negoziazione assistita e mediazione obbligatoria

Tribunale Verona, 23 Dicembre 2015. Est. Vaccari.


Cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e altre procedure stragiudiziali obbligatorie ai sensi dell’art. 3, comma 5 primo periodo del d.l. 132/2014 – Sussiste

Esito infruttuoso della negoziazione assistita su una controversia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege – Necessità di esperire la mediazione a pena di improcedibilità della domanda giudiziale – Sussiste



L’art. 3, comma 5 primo periodo del d.l. 132/2014, convertito nella legge 162/2014, laddove prevede che: “Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati…”, impone espressamente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege, perché in tal caso solo questa procedura va esperita. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’esito infruttuoso della negoziazione assistita facoltativa esperita non esonera le parti dall’esperimento della mediazione, qualora quest’ultima costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale, tanto più sei si considera che una simile sequenza non appare in astratto inutilmente dilatoria, a differenza di quella inversa (negoziazione esperita dopo il fallimento della mediazione) poichè consente il passaggio ad una procedura stragiudiziale che presenta un valore aggiunto rispetto alla prima, costituito dall’intervento di un terzo imparziale, che può favorire l’esto conciliativo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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