Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1444 - pubb. 12/02/2009

Telefonia, controversie e tentativo obbligatorio di conciliazione

Tribunale Torino, 07 Aprile 2008. Est. Di Capua.


Servizi di telefonia – Controversie tra gestore ed utenti – Domanda avanti al giudice ordinario – Previo esperimento del tentativo di conciliazione – Obbligatorietà.



Con riguardo ai servizi di telefonia, è improcedibile la domanda proposta al giudice ordinario senza il previo espletamento del tentativo di conciliazione obbligatorio in base alle previsioni della legge n. 249/97. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)


 


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  ED  ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con atto di citazione datato 12.12.2005 ritualmente notificato, la società L. S.a.s. di G. C. & C., in persona del socio accomandatario legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale la società ALFA TELECOMUNICAZIONI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo:

·                  che la società L. S.a.s. di G. C. & C. era titolare di un’utenza telefonica business ISDN multinumero, corrispondente alle linee TELECOM ITALIA S.p.a. numeri ** e ** (fax) (docc.1, 2, 3, 4);

·                  che il sig. G. C., legale rappresentante  della società L. S.a.s. utilizzava la linea telefonica anche per  l’invio e ricezione di fax, per l’accesso ad Internet ed alla posta elettronica e per il collegamento pagamenti a mezzo carta di credito e bancomat (doc. 5, 6, 7, 8, 9, 10);

·                  che la società L. S.a.s., dopo essere stata contattata dalla ALFA TELECOMUNICAZIONI S.p.a., in data 8.06.2005 riceveva una proposta di contratto INFOSTRADA con ALFA come operatore unico (doc. 11);

·                  che in pari data la società L. S.a.s. sottoscriveva la proposta di contratto con ALFA TELECOMUNICAZIONI S.p.a., nella quale era specificata la necessità di avere una linea ISDN multinumero ed erano indicati i due predetti numeri telefonici (doc. 12);

·                  che in  data 6.07.2005  la società L. S.a.s. riceveva una lettera della ALFA TELECOMUNICAZIONI S.p.a. con cui quest’ultima informava che “dal 05 luglio 2005 INFOSTRADA è il Suo operatore telefonico” (doc. 13);

·                  che, peraltro, dal 5.07.2005 le linee telefoniche della società L. S.a.s. non funzionavano più né in  entrata né in uscita e non era possibile l’invio e ricezione di fax, l’accesso ad Internet ed alla posta elettronica e non era utilizzabile il collegamento per i pagamenti a mezzo carta di credito e bancomat;

·                  che, dopo una serie di conversazioni telefoniche e fax con il Servizio Clienti della ALFA TELECOMUNICAZIONI S.p.a., la società L. S.a.s. apprendeva che la ALFA non era tecnicamente in grado di attivare una linea ISDN multinumero ma esclusivamente linee analogiche (docc. 14, 15, 16, 17, 18);

·                  che alla società L. S.a.s. non rimaneva altra scelta che richiedere la riattivazione delle linee telefoniche a TELECOM ITALIA S.p.a. (docc. 19, 20, 21, 22, 23 e 24);

·                  che in  data 25.07.2005 venivano ripristinate le utenze telefoniche della società L. S.a.s.;

·                  che, a causa dell’inadempimento della ALFA TELECOMUNICAZIONI S.p.a., la  società L. S.a.s. aveva dovuto sopportare i costi della riattivazione della linea telefonica per € 112,00, i costi per evadere gli ordini via fax per € 74,17, il fermo delle linee telefoniche per il periodo dal 5 al 25.07.2005 con conseguenti minori ricavi per € 16.186,17=(docc. 25, 26 e 27);

·                  che, inoltre, l’illecito comportamento della ALFA TELECOMUNICAZIONI S.p.a. aveva causato alla società L. S.a.s. danni da perdita di chance, da perdita di avviamento commerciale, danni relativi alle energie investite, danni all’immagine;

·                  che, con lettera raccomandata a.r. in data 5.10.2005 la società L. S.a.s., a mezzo del proprio legale, formulava alla ALFA TELECOMUNICAZIONI S.p.a. richiesta di risarcimento danni (doc. 28), rimasta senza esito.

Pertanto, parte attrice concludeva chiedendo:

·                  la risoluzione del contratto 08.06.2005 per totale inadempimento della ALFA TELECOMUNICAZIONI S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c., e la conseguente condanna, ai sensi dell’art. 1223 c.c., della ALFA TELECOMUNICAZIONI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 16.186,17 (sedicimilacentoottantasei/17), o quell’altra veriore determinanda in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione legale;

·                  l’accertamento dell’illegittimità del comportamento della ALFA TELECOMUNICAZIONI S.p.a. ai sensi e per gli effetti dell’art. 2049 c.c. o, in subordine, dell’art. 2043 c.c. e, conseguentemente, la condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 2059 c.c., della ALFA TELECOMUNICAZIONI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 5.000,00 (cinquemila/00), o quell’altra veriore determinanda in corso di causa, determinata anche in via equitativa a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione legale.

-Si costituiva ritualmente e tempestivamente in Cancelleria parte convenuta ALFA TELECOMUNICAZIONI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, depositando comparsa di costituzione e risposta, eccependo:

·                  in via pregiudiziale di rito, l’improcedibilità delle domande dell’attrice a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla L. 249/1997;

·                  sempre in via pregiudiziale di rito, l’incompetenza per territorio del Tribunale di Torino e la competenza del Tribunale di Roma a conoscere della presente controversia.

Nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto delle domande tutte ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di risarcimento dei danni avanzata da controparte, l’accertamento dell’inadempimento colposo di M. e l’esclusiva responsabilità di quest’ultima per i disservizi occorsi all’attrice e, per l’effetto, la condanna della M. a tenere indenne e a manlevare ALFA da qualunque pretesa dell’attrice.

La convenuta dichiarava anche di chiamare in causa la M. S.r.l. e chiedeva lo spostamento della prima udienza al fine di consentire la chiamata in  causa del predetto terzo, ai sensi dell’art. 269 c.p.c.,  nel rispetto dei termini a comparire.

-Il Giudice Istruttore provvedeva quindi con Decreto allo spostamento della prima udienza.

-All’udienza rifissata per la prima comparizione delle parti ex art. 180 c.p.c. si costituiva la terza chiamata M. S.r.l., depositando e scambiando comparsa  di costituzione e risposta, eccependo, in via pregiudiziale di rito, l’improcedibilià della domanda giudiziale promossa dalla L. S.a.s., non essendo stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla legge n. 249/1997.

Nel merito, la M. S.r.l. chiedeva l’accertamento dell’esclusiva responsabilità di ALFA TELECOMUNICAZIONI S.p.A. nella causazione dei fatti per cui è causa, ed il rigetto delle domande tutte formulate dalla ALFA TELECOMUNICAZIONI S.p.A. nei confronti della M. S.r.l. in quanto infondate in fatto e diritto.

-Il Giudice Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, fissava a data successiva l’udienza di trattazione, assegnando a parte attrice richiedente un termine per comunicare una comparsa ed a parte convenuta ed alla terza chiamata un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

-All’udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. il Giudice Istruttore esperiva invano il tentativo di conciliazione.

-Con successiva Ordinanza datata 30.11.2006 il Giudice Istruttore, ai sensi dell’art. 183 ult. comma c.p.c., fissava un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte e concedeva altresì alle parti un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte e per proporre le eccezioni che fossero conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime. Con la stessa Ordinanza il Giudice Istruttore fissava udienza per i provvedimenti di cui all’art. 184 c.p.c. .

-Con Ordinanza datata 11.05.2007 il Giudice Istruttore, ai sensi dell’art. 184, 1° comma, c.p.c., richiesto da parte attrice e, via subordinata, dalle altre parti, rinviava ad un’udienza successiva, assegnando alle parti stesse un termine perentorio per produrre documenti ed indicare nuovi mezzi di prova, nonché altro termine perentorio per l’eventuale indicazione di prova contraria.

-Con Ordinanza datata 26.10.2007 il Giudice Istruttore, ritenuto che la decisioni sulle eccezioni pregiudiziali proposte dalla convenuta e dalla terza chiamata potesse definire il giudizio, ai sensi dell’art. 187, 3° comma, c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni.

-Infine, all’udienza in data 21.12.2007 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti le conclusioni così come in epigrafe, tratteneva la causa in decisione, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art. 190 c.p.c., così come previsto dall’art. 281-quinquies 1° comma c.p.c. (introdotto dall’art. 68 D.lgs. n. 51/1998).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Sul rito applicabile alla presente causa.

Si deve premettere che la presente causa è stata instaurata anteriormente al 01° marzo 2006 e, quindi, non è assoggettata alla recente riforma  al codice di rito introdotta:

·                  dall’art. 2, commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter, lettera a), del D.L. n. 35/2005 (c.d. “Decreto competitività”), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005 ed ulteriormente modificato dall’art. 1 della Legge n. 263/2005;

·                  dall’art. 2 della Legge n. 263/2005.

§ Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 3-quinquies, D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005 (comma inserito dall’art. 8, comma 1, D.L. n. 115/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 168/2005; sostituito dall’art. 1, comma 6, Legge n. 263/2005, a decorrere dal 29 dicembre 2005 e, successivamente, modificato dall’art. 1, comma 1, D.L. n. 271/2005, non convertito in legge -comunicato pubblicato nella G.U. 1° marzo 2006. n. 50-; tali ultime modifiche sono state recepite dall’art. 39-quater, comma 1, D.L. n. 273/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51/2006):  “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

§ A sua volta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, Legge n. 263/2005 (comma modificato dall’art. 2, comma 1, D.L. n. 271/2005, non convertito in legge -comunicato pubblicato nella G.U. 1° marzo 2006. n. 50-; tali modifiche sono state recepite dall’art. 39-quater, comma 2, D.L. n. 273/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51/2006): “Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore” .

2) Sull’eccezione di improcedibilità proposta dalla convenuta e dalla terza chiamata.

Come si è detto, tanto la convenuta ALFA TELECOMUNICAZIONI S.p.a. quanto la terza chiamata M. S.r.l. hanno eccepito, in via pregiudiziale di rito, l’improcedibilità delle domande di parte attrice a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla Legge n. 249/1997.

L’eccezione risulta fondata e meritevole di accoglimento.

I. Invero, come si è detto, parte attrice società L. S.a.s.  ha chiesto:

·                  la risoluzione del contratto 08.06.2005 per totale inadempimento della ALFA TELECOMUNICAZIONI S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c., e la conseguente condanna, ai sensi dell’art. 1223 c.c., della ALFA TELECOMUNICAZIONI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 16.186,17 (sedicimilacentoottantasei/17), o quell’altra veriore determinanda in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione legale;

·                  l’accertamento dell’illegittimità del comportamento della ALFA TELECOMUNICAZIONI S.p.a. ai sensi e per gli effetti dell’art. 2049 c.c. o, in subordine, dell’art. 2043 c.c. e, conseguentemente, la condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 2059 c.c., della ALFA TELECOMUNICAZIONI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 5.000,00 (cinquemila/00), o quell’altra veriore determinanda in corso di causa, determinata anche in via equitativa a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione legale.

II. Ai sensi dell’art. 1, 11° comma, della Legge 31 luglio 1997 n. 249 (“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”):

“L’Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere tra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell’Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione”.

In attuazione di tale norma, l’art. 3, 1° comma, della Delibera n. 182/02/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti”), pubblicata sulla G.U. n. 167 del 18.7.2002, stabilisce quanto segue: “Gli utenti, singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell’Autorità e che intendano agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio”.

Ai sensi dell’art. 4 della medesima delibera, poi:

·                  “La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell’art.1 comma 11, della Legge 31 luglio 1997, n. 249, sospende i termini per agire in sede giurisdizionale, che riprendono a decorrere dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione” (1° comma);

·                  “ Il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione da ultimare entro 30 giorni dalla proposizione dell’istanza” (2° comma).

La suddetta delibera 182/02/CONS è stata emanata in conformità a quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 4.4.2001 n. 2001/310/CE, che determina i criteri cui i legislatori nazionali devono ispirarsi per regolamentare le procedure extragiudiziali che portano alla composizione di una controversia mediante l’intervento attivo di soggetti terzi.

Si deve anche osservare che, come già chiarito dal Tribunale di Torino (cfr. Tribunale di Torino, Ord. 16 dicembre 2003, Giudice dr. PIO, nel procedimento cautelare iscritto al n. 31364/03 R.G.), un tale tentativo obbligatorio di conciliazione realizza la ratio legis di creare un vero e proprio passaggio obbligato di natura stragiudiziale per tutte le liti in tema di utenza telefonica, in armonia con la linea evolutiva del nostro ordinamento verso la generalizzazione della conciliazione pre-processuale, finalizzata a scoraggiare il ricorso al processo, analogamente a quanto si rinviene in altre materie (cfr., ad esempio, l’art. 412 bis c.p.c. in materia di diritto del lavoro; l’art. 46 Legge n. 203/1982 in materia di contratti agrari; l’art. 10 Legge n. 192/1998 in materia di sub-fornitura).

III. Nel caso di specie, essendo pacifico in causa che parte attrice non ha esperito il suddetto tentativo obbligatorio di conciliazione, le domande proposte da parte attrice stessa nel presente giudizio devono essere dichiarate improcedibili.

IV. Del resto, il mancato esperimento di tale obbligatorio tentativo di conciliazione era espressamente previsto dall’art. 8, 4° comma,  delle Condizioni generali del contratto offerto dalla ALFA TELECOMUNICAZIONI S.p.a., ai sensi del quale  (cfr. doc. 6 di parte convenuta):

“Per controversie tra ALFA ed il Cliente varranno i criteri, condizioni, i termini e le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie stesse stabili dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; in particolare, per le predette  controversie, individuate con provvedimenti dell’Autorità, non potrà essere proposto ricorso in sede giurisdizionale sino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla Delibera n. 182/02/CONS dell’Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione”.

V. Secondo parte attrice, nel caso di specie non sarebbe necessario il previo tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla normativa sopra citata in quanto, anche a volerlo ritenere obbligatorio, le controversie soggette alla c.d. “giurisdizione condizionata” sarebbero esclusivamente quelle relative a violazioni di diritti o interessi protetti da accordi di diritto privato o a norme in materia di telecomunicazioni e non già quelle comportanti violazioni di una norma di legge generale e  sicuramente  non quelle relative ad illeciti extracontrattuali.

Il suddetto rilievo di parte attrice non risulta fondato in quanto:

·                  in primo luogo, la presente controversia ha ad oggetto la materia contrattuale (“accordo”) e delle telecomunicazioni, così come previsto dall’art. 3, 1° comma, della Delibera n. 182/02/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

·                  in secondo luogo, parte attrice lamenta la “violazione di un proprio diritto”, ossia la mancata attivazione di un servizio di telefonia;

·                  in terzo luogo, parte attrice ha invocato, in primis, la “responsabilità contrattuale” della ALFA TELECOMUNICAZIONI S.p.a., avendo chiesto, innanzitutto, la “risoluzione del contratto in  data 08.06.2005 per totale inadempimento della ALFA TELECOMUNICAZIONI S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c., e la conseguente condanna, ai sensi dell’art. 1223 c.c., della ALFA TELECOMUNICAZIONI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 16.186,17 (sedicimilacentoottantasei/17), o quell’altra veriore determinanda in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione legale”.

Quindi, la presente causa rientra tra quelle per le quali doveva essere previamente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione.

VI. Parte attrice ha invocato la sentenza della Corte Costituzionale n. 403 del 30.11.2007, secondo cui gli utenti di un servizio telefonico che intendano instaurare una controversia con l’azienda telefonica  e per fondati motivi temano di subire un pregiudizio imminente ed irreparabile del loro diritto  possono proporre all’Autorità Giudiziaria l’istanza cautelare senza necessariamente esperire il preliminare tentativo di conciliazione. Senonché, la suddetta sentenza, facendo esclusivo riferimento ai provvedimenti di natura “cautelare”, non può essere utilmente invocata nella presente causa di “cognizione ordinaria”.

VII. Pertanto, dev’essere dichiarata l’improcedibilità delle domande proposte da parte attrice società L. S.r.l. (già L. S.a.s. di G. C. & C.), a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 1, 11° comma, Legge 31 luglio 1997 n. 249 (“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”).

3) Sulle altre eccezioni proposte da parte convenuta e dalla terza chiamata.

Tenuto conto dell’accoglimento della suddetta eccezione di improcedibilità proposta sia da parte convenuta sia dalla terza chiamata, restano assorbite le ulteriori eccezioni proposte dalle medesime.

4) Sulle spese processuali.

Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell’art. 92, 2° comma, c.p.c., tenuto conto della sussistenza di G. motivi, ravvisabili nella particolare natura della causa, implicante complesse questioni di carattere tecnico-giuridico.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 37085/06 R.G. promossa dalla società L. S.r.l. (già L. S.a.s. di G. C. & C.), in persona del legale rappresentante pro tempore (parte attrice) contro la società ALFA TELECOMUNICAZIONI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore (parte convenuta) e contro la  società M. S.r.l.,  in persona del legale rappresentante pro tempore  (terza chiamata), nel contraddittorio delle parti:

1) Dichiara l’improcedibilità delle domande proposte da parte attrice società L. S.r.l. (già L. S.a.s. di G. C. & C.), a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 1, 11° comma, della Legge 31 luglio 1997 n. 249 (“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”).

 2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, ai sensi dell’art. 92, 2° comma, c.p.c. .

Così deciso in Torino, in data 03 aprile 2008.

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA

 

Sent. n. 2579/08

Depositata in data 07.04.2008


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