Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22262 - pubb. 04/09/2019

Termine assegnato per la mediazione: pur non avendo natura perentoria, il mancato rispetto può, in determinati casi, dar luogo alla improcedibilità dell’azione

Appello Milano, 04 Luglio 2019. Est. Silvia Giani.


Mediazione obbligatoria – Mancato rispetto del termine assegnato dal giudice – Effetti – Natura ordinatoria del termine – Improcedibilità – Fattispecie



In tema di mediazione obbligatoria, poiché la condizione di procedibilità si considera, per espressa disposizione di legge, avverata solo dopo che si sia tenuto il primo incontro davanti al mediatore, la domanda deve essere dichiarata improcedibile quando il suo mancato effettivo esperimento dipenda dalla colpevole inerzia della parte che abbia presentato la domanda di mediazione ben oltre tale termine all’uopo dato dal Giudice e solo quattro giorni prima dell’udienza fissata per la verifica dell’effettivo esperimento della mediazione, a cui è subordinata la procedibilità dell’azione.

Giova sottolineare che la qualificazione del termine in questione come ordinatorio non è decisiva ai fini della presente fattispecie, perché la dichiarazione d’improcedibilità non postula la natura perentoria del termine concesso dal giudice, bensì l’effettivo mancato esperimento della mediazione alla data dell’udienza fissata dal giudice per consentire l’avveramento della condizione di procedibilità. In altre parole, la natura ordinatoria del termine è compatibile con la declaratoria d’improcedibilità nei casi di mancato effettivo esperimento della mediazione entro la data dell’udienza fissata per tale scopo. Infatti, pur ritenendo che, in considerazione della natura ordinatoria del termine, la domanda di mediazione possa essere presentata oltre il termine di quindici giorni assegnato dal giudice, è comunque necessario, per l’avveramento della condizione di procedibilità, che il primo incontro dinanzi al mediatore avvenga entro l’udienza di rinvio, fissata proprio per la verifica dell’effettivo esperimento della mediazione, a cui è subordinata la procedibilità dell’azione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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